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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/620

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiorna e sostituisce gli elenchi ufficiali di Stati membri, zone e compartimenti riconosciuti indenni da determinate malattie animali, nonché gli elenchi dei programmi di eradicazione approvati e, per alcune malattie, dello status di non vaccinazione. Si tratta di un atto attuativo del quadro della sanità animale introdotto dal regolamento (UE) 2016/429 e integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/689. Il provvedimento ha anche una funzione di consolidamento e semplificazione, abrogando precedenti decisioni e atti della Commissione. Si applica dal 21 aprile 2021.

Stabilisce gli elenchi UE degli Stati membri, delle loro zone o compartimenti con status di indenne da malattia, status di zona di non vaccinazione e programmi di eradicazione approvati per determinate malattie elencate degli animali terrestri e acquatici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, per le malattie elencate di categoria A, B e C rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Riguarda Stati membri, loro zone o compartimenti e, per l’influenza aviaria, compartimenti avicoli e di altri volatili in cattività; per le malattie acquatiche, anche zone e compartimenti con bacini idrografici condivisi. Sono esclusi i casi non ancora oggetto di domanda o valutazione conclusa, che restano non elencati finché non intervenga approvazione successiva.

Status sanitari, programmi di eradicazione e zone di non vaccinazione per alcune malattie elencate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione dà attuazione al quadro della sanità animale introdotto dal regolamento (UE) 2016/429, disciplinando l’approvazione dello status di indenne da malattia, dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate degli animali terrestri e acquatici. Il provvedimento si inserisce nel sistema di classificazione delle malattie di categoria A, B e C definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e coordina anche il regime transitorio previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689.

Finalità e logica dell’intervento

La finalità principale è quella di consolidare in un unico atto gli elenchi ufficiali degli Stati membri, delle zone e dei compartimenti riconosciuti indenni da determinate malattie, nonché degli elenchi relativi ai programmi di eradicazione approvati e, dove previsto, allo status di non vaccinazione. Nei considerando la Commissione chiarisce che il nuovo regolamento sostituisce, per ragioni di semplicità e trasparenza, una serie di decisioni e atti settoriali precedenti adottati sulla base delle vecchie direttive di polizia sanitaria.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

L’atto si applica agli Stati membri dell’Unione e, in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso, anche al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, ove pertinente. Gli elenchi possono riguardare l’intero territorio nazionale, singole regioni o province, zone delimitate, compartimenti e, per l’acquacoltura, aree con bacini idrografici condivisi. Per l’influenza aviaria, l’atto ricomprende specificamente i compartimenti avicoli e di altri volatili in cattività.

Struttura normativa dell’atto

L’articolo 1 indica l’oggetto generale e chiarisce che gli allegati contengono sia gli Stati membri, zone o compartimenti il cui status o programma si considera approvato ai sensi dell’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429, sia quelli approvati direttamente dal presente regolamento. In sostanza, il regolamento non crea nuovi criteri generali di sanità animale, ma fotografa e rende giuridicamente operativi gli elenchi degli Stati e delle aree già valutati dalla Commissione.

Malattie terrestri: status di indenne da malattia e programmi di eradicazione

Gli articoli 2-11 coprono le principali malattie degli animali terrestri. Per la brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, il regolamento distingue tra bovini e popolazioni di ovini e caprini, con elenchi separati negli allegati I, parte I, capitoli 1 e 2; l’allegato I, parte II è invece dedicato ai programmi obbligatori di eradicazione, ma al momento indicato non risultano Stati membri elencati in tale parte.

Per il complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC) l’allegato II contiene lo status di indenne da malattia e, in parte II, i programmi obbligatori di eradicazione; anche qui non risultano programmi elencati. Per la rabbia (RABV) l’articolo 4 prevede sia lo status di indenne da malattia, sia i programmi obbligatori di eradicazione, ma l’allegato III parte II risulta vuoto.

Per la leucosi bovina enzootica (LEB) e per l’IBR/IPV il regolamento distingue status di indenne da malattia e programmi facoltativi di eradicazione. Nell’allegato V, parte II, alcuni programmi di eradicazione riportano una data di approvazione iniziale pari al 21 aprile 2021. Analogo schema è seguito per la malattia di Aujeszky (ADV), con elenchi separati di status e programmi di eradicazione facoltativi, anch’essi con approvazioni iniziali datate 21 aprile 2021 per diverse aree.

Per la diarrea virale bovina (BVD) il regolamento prevede sia status sia programmi facoltativi di eradicazione, ma gli allegati VII risultano privi di elenchi. Per la febbre catarrale degli ovini (BTV), l’articolo 9 segue la medesima logica: status di indenne da malattia e programmi facoltativi di eradicazione, con allegato VIII che contiene una dettagliata individuazione geografica di territori, regioni, province, comuni e Länder per i diversi Stati membri.

Varroa, Newcastle e influenza aviaria

L’articolo 10 riguarda l’infestazione da Varroa spp. e riconosce lo status di indenne da malattia per specifiche isole portoghesi e per le isole Åland in Finlandia. L’articolo 11 disciplina l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, con status riconosciuto per Finlandia e Svezia.

L’articolo 12 mantiene l’elenco dei compartimenti indenni da HPAI. Nell’allegato XI sono nominati alcuni compartimenti francesi e olandesi, con riferimento agli stabilimenti identificati tramite codice EDE o numero di riconoscimento.

Malattie acquatiche e criteri territoriali speciali

Gli articoli 13-19 coprono le malattie acquatiche e introducono criteri più articolati, spesso basati sulla percentuale di territorio coperta e sulla condivisione dei bacini idrografici. Per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l’ISAV con delezione a livello di HPR, Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae e WSSV, il regolamento distingue tra:

  • Stati membri con intero territorio indenne;
  • zone o compartimenti con oltre il 75 % del territorio nazionale indenne;
  • zone o compartimenti con bacini idrografici condivisi con altri Stati membri o paesi terzi.

Per alcune di queste malattie, come SEV e NEI, l’allegato contiene anche programmi di eradicazione approvati con data iniziale di approvazione del 21 aprile 2021 per l’Estonia. Per ISAV con delezione a livello di HPR, per Marteilia refringens, per Bonamia exitiosa e per WSSV, in alcuni allegati non risultano programmi di eradicazione approvati oppure non risultano ancora elenchi di Stati membri nella parte corrispondente.

Regime transitorio e sostituzione degli atti precedenti

Nei considerando la Commissione richiama gli articoli 84, 85 e 280 del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, chiarendo che alcuni status o programmi riconosciuti in base al diritto previgente mantengono efficacia per periodi limitati. In particolare, i programmi di eradicazione o sorveglianza preesistenti relativi alle malattie di categoria C possono essere considerati approvati per sei anni dalla data di applicazione del regolamento delegato.

Con l’articolo 20 sono espressamente abrogati la decisione 93/52/CEE, la decisione 94/963/CE, la decisione 95/98/CE, la decisione 2003/467/CE, la decisione 2004/558/CE, la decisione 2008/185/CE, la decisione 2009/177/CE, il regolamento (CE) n. 616/2009 e la decisione di esecuzione 2013/503/UE, poiché i relativi elenchi sono sostituiti da quelli contenuti nei nuovi allegati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 aprile 2021, data allineata con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Come di consueto per i regolamenti UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura dell’atto

L’articolo 1 definisce l’oggetto: attuazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 in materia di status di indenne da malattia, status di zona di non vaccinazione e approvazione dei programmi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli allegati contengono gli elenchi degli Stati membri, zone, compartimenti e compartimenti avicoli rilevanti.

Malattie coperte e rinvio al sistema di categorie

Il regolamento si applica alle malattie elencate di categoria A, B e C individuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Tra le malattie disciplinate figurano, tra le altre, brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, MTBC, rabbia, leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, malattia di Aujeszky, BVD, BTV, Varroa spp., malattia di Newcastle, HPAI e diverse malattie degli animali acquatici.

Status di indenne da malattia e programmi di eradicazione per gli animali terrestri

Gli articoli 2-11 disciplinano, per ciascuna malattia terrestre, gli elenchi di Stati membri/zone con status di indenne da malattia e, dove previsto, gli elenchi dei programmi di eradicazione approvati. Per Brucella, MTBC, rabbia, LEB, IBR/IPV, ADV, BVD e BTV sono previsti elenchi distinti per status e programmi; per Varroa spp. e Newcastle è previsto lo status di indenne da malattia e, per Newcastle, anche l’indicazione di assenza di vaccinazione.

Influenza aviaria ad alta patogenicità e compartimenti autorizzati

L’articolo 12 mantiene l’elenco dei compartimenti degli Stati membri indenni da HPAI. Il riferimento è coerente con il sistema dei compartimenti avicoli autorizzati già esistente nel regolamento (CE) n. 616/2009, che viene però abrogato dal nuovo atto.

Malattie acquatiche: elenchi per status e programmi

Gli articoli 13-19 riguardano SEV, NEI, ISAV con delezione a livello di HPR, Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae e WSSV. Per tali malattie il regolamento elenca Stati membri, zone e compartimenti con status di indenne da malattia, nonché i programmi di eradicazione approvati. Per SEV, NEI, ISAV, Marteilia, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae e WSSV sono previste categorie specifiche per intero territorio, territori superiori al 75 %, e casi con bacini idrografici condivisi.

Riconoscimento di status preesistenti e regime transitorio

I considerando e l’articolo 1 precisano che taluni status o programmi si considerano approvati a norma dell’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 o restano validi per periodi limitati ai sensi degli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689. In particolare, alcuni programmi di eradicazione o sorveglianza preesistenti mantengono efficacia per un periodo di sei anni dalla data di applicazione del regolamento delegato.

Aggiornamento degli elenchi e sostituzione degli atti precedenti

Il regolamento sostituisce gli elenchi contenuti nelle decisioni 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE, 2009/177/CE, nel regolamento (CE) n. 616/2009 e nella decisione di esecuzione 2013/503/UE. Tali atti sono espressamente abrogati dall’articolo 20.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibiliacquacolturacommercio intra-ue di animalicoordinamento amministrativo ue

Testo integrale

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