Regolamento (UE) 2021/619
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga e chiarisce i periodi transitori durante i quali possono essere ancora utilizzati i certificati sanitari, sanitari/ufficiali e ufficiali rilasciati secondo la normativa abrogata o sostituita. L'obiettivo è evitare discontinuità nei movimenti di animali e merci, consentendo alle autorità competenti e agli operatori di adeguarsi ai nuovi modelli di certificato e ai sistemi informatici, in particolare Traces. Le modifiche incidono sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, 2020/2236 e 2021/403, fissando date precise di fine dei periodi transitori e regole per i certificati già firmati prima del 21 agosto 2021.
Modifica dei regimi transitori per l'uso dei certificati sanitari, sanitari/ufficiali e ufficiali previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti e all'ingresso nell'Unione di partite di animali e merci disciplinate dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, nonché ai movimenti intra-Unione per determinate categorie di animali terrestri, animali acquatici, loro prodotti e materiale germinale. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori che utilizzano i certificati previsti dalla normativa previgente; introduce e chiarisce periodi transitori per consentire la continuità amministrativa e l'adeguamento dei sistemi, inclusi i certificati utilizzabili nel sistema Traces. Non disciplina nuove condizioni sanitarie sostanziali, ma solo il regime temporaneo di accettazione dei certificati rilasciati secondo la normativa precedente. Si applica dal 21 aprile 2021.
Modifica delle disposizioni transitorie per i certificati sanitari e ufficiali
Il regolamento interviene sui tre atti di esecuzione che disciplinano i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e per i movimenti all'interno dell'Unione di animali e merci: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 e regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. La finalità, esplicitata nei considerando, è garantire una transizione ordinata ai nuovi modelli di certificato, consentendo alle autorità competenti e agli operatori di completare l'adeguamento organizzativo e la formazione, evitando interruzioni nei flussi commerciali e nei controlli, anche in relazione all'uso del sistema Traces.
Contesto e finalità delle modifiche
La Commissione chiarisce che i nuovi regimi certificativi introdotti dai tre regolamenti di esecuzione necessitano di una finestra temporanea durante la quale restano utilizzabili i certificati rilasciati secondo la normativa precedente. Il regolamento precisa inoltre la durata di tali finestre temporali per ragioni di certezza del diritto, soprattutto per i certificati relativi a prodotti di origine animale, animali acquatici, animali terrestri e materiale germinale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori del settore zootecnico e agroalimentare e, più in generale, i soggetti coinvolti nel rilascio, nella firma e nell'utilizzo dei certificati sanitari o ufficiali per:
- ingresso nell'Unione di partite provenienti da paesi terzi;
- movimenti tra Stati membri;
- utilizzo di certificati nel sistema armonizzato e nei sistemi informatici collegati, in particolare Traces.
Il regolamento non introduce requisiti sanitari nuovi, ma solo regole transitorie di accettazione di documenti già previsti dalla normativa previgente.
Proroga per prodotti di origine animale e prodotti composti
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Per l'ingresso nell'Unione di:
- prodotti di origine animale;
- prodotti composti;
- germogli destinati al consumo umano;
- semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, sono ancora ammessi, fino al 20 ottobre 2021, i certificati rilasciati secondo il regolamento (UE) n. 28/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, purché firmati da persona autorizzata prima del 21 agosto 2021.
Lo stesso articolo stabilisce che il modello armonizzato di certificato del regolamento (CE) n. 599/2004 resta utilizzabile per i movimenti intra-Unione fino al 17 ottobre 2021.
Proroga per animali acquatici e prodotti da essi ottenuti
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, il certificato sanitario conforme al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
Per i movimenti all'interno dell'Unione delle medesime partite, l'utilizzo di tale certificato è consentito fino al 17 ottobre 2021.
Proroga per animali terrestri e materiale germinale
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e distingue tra ingresso nell'Unione e movimenti tra Stati membri.
Per l'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, restano ammessi fino al 20 ottobre 2021 i certificati rilasciati secondo una serie di fonti normative previgenti, tra cui i regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, le decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, nonché le decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294. Condizione comune è che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata prima del 21 agosto 2021.
Per i movimenti tra Stati membri, il regolamento conferma invece l'utilizzabilità dei certificati previsti dalla normativa precedente fino al 17 ottobre 2021 per varie categorie specifiche:
- ungulati, secondo le direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE, 92/65/CEE e 2009/156/CE;
- volatili e relativo materiale germinale, secondo la direttiva 2009/158/CE;
- materiale germinale di bovini, secondo le direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE;
- materiale germinale di ovini e caprini, secondo la decisione 2010/470/UE;
- materiale germinale di suini, secondo la direttiva 90/429/CEE e la decisione 2010/470/UE;
- materiale germinale di equini, secondo la decisione 2010/470/UE;
- api, secondo la direttiva 92/65/CEE;
- altre categorie di animali terrestri e determinato materiale germinale, sempre secondo la direttiva 92/65/CEE.
Interpretazione dei riferimenti agli atti abrogati
Per tutti i certificati interessati, i riferimenti agli atti abrogati contenuti nei modelli e nei certificati devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni sostitutive. Ove necessario, tali riferimenti vanno letti secondo le tavole di concordanza previste dalla normativa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione dei regolamenti di esecuzione che modifica. Come atto regolamentare UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga dei certificati per prodotti di origine animale e altri prodotti alimentari
Per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, i certificati rilasciati secondo il regolamento (UE) n. 28/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 restano ammessi fino al 20 ottobre 2021, purché siano stati firmati da persona autorizzata prima del 21 agosto 2021. È inoltre previsto che il modello armonizzato di certificato del regolamento (CE) n. 599/2004 resti utilizzabile per i movimenti intra-Unione fino al 17 ottobre 2021.
Proroga dei certificati per animali acquatici
Per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, i certificati sanitari conformi al regolamento (CE) n. 1251/2008 sono ammessi fino al 20 ottobre 2021, se firmati da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021. Per i movimenti intra-Unione delle medesime partite, tali certificati restano ammessi fino al 17 ottobre 2021.
Proroga dei certificati per animali terrestri e materiale germinale
Per l'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, i certificati rilasciati secondo i regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, le decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE e le decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294 restano ammessi fino al 20 ottobre 2021, se firmati prima del 21 agosto 2021. Per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati, volatili, materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini, api e altre categorie di animali terrestri e materiale germinale, i certificati basati sulle direttive 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE, 91/68/CEE, 92/65/CEE, 2009/156/CE e 2009/158/CE, nonché sulla decisione 2010/470/UE, sono ammessi fino al 17 ottobre 2021, secondo le categorie specificamente indicate dall'articolo 27 sostituito.
Regole di interpretazione dei riferimenti normativi nei certificati
Per tutti i certificati interessati, i riferimenti agli atti abrogati contenuti nei modelli o nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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