Cassazione Penale, Ordinanza n. 12845/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 febbraio 2025, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La doglianza, secondo la Corte di cassazione, era però meramente ripetitiva di un motivo già formulato in appello e già puntualmente respinto dal giudice di merito. In particolare, la difesa invocava il tema del cosiddetto "falso grossolano", sostenendo che la contraffazione dei beni posti in vendita non fosse apprezzabile; la Corte territoriale aveva invece ritenuto, con motivazione immune da manifesta illogicità, che il falso fosse stato rilevato da un soggetto esperto (un teste di polizia giudiziaria) e non fosse riconoscibile ictu oculi da un consumatore medio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'unico motivo dedotto era aspecifico e sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla decisione emerge la conferma della valutazione di responsabilità operata nei gradi di merito, senza modifica del merito dell'affermazione di colpevolezza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo una doglianza già dedotta in appello e specificamente disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di motivazione sulla responsabilità, la censura è insussistente quando la Corte territoriale abbia dato conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni per cui il falso non era grossolano, evidenziando che la contraffazione era apprezzabile da un soggetto esperto ma non da un consumatore medio.
- La qualificazione di un falso come non grossolano può fondarsi sulla verificabilità della contraffazione solo da parte di soggetti dotati di competenze specifiche, non essendo sufficiente, per escludere la rilevanza penale, che il difetto non sia percepibile immediatamente da un consumatore medio.
- Nel giudizio di legittimità, non è deducibile con successo un vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia già esaminato il tema difensivo e la censura non evidenzi manifeste illogicità o lacune argomentative decisive.
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