Sentenza n. 949/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di stabilizzazione, decadenza dalla graduatoria definitiva, annullamento del contratto individuale di lavoro e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui ASPAL lo ha escluso dalla procedura concorsuale per la stabilizzazione di 37 unità di personale nel profilo di Operatore Centro per l’Impiego, determinando la sua decadenza dalla graduatoria, l’annullamento del contratto individuale di lavoro e lo scorrimento in favore di altro candidato. L’esclusione era stata disposta in applicazione della clausola del bando che richiedeva, a pena di esclusione, l’assenza di procedimenti penali pendenti per determinate categorie di reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione. Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda la pendenza del procedimento penale, ma sosteneva che la clausola non fosse immediatamente lesiva, poiché avrebbe lasciato all’amministrazione un margine di valutazione circa l’effettiva rilevanza ostativa del procedimento. Ha inoltre dedotto, in sostanza, l’illegittimità dell’applicazione automatica della clausola, evidenziando di essere stato ammesso alla procedura, di avere partecipato alle prove e di essere stato stabilizzato, nonché la sopravvenuta pronuncia di non luogo a procedere del GUP, successivamente impugnata. ASPAL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione immediata della clausola escludente del bando e ne ha contestato comunque la fondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondata e assorbente l’eccezione dell’amministrazione relativa alla mancata impugnazione immediata della clausola del bando. La disposizione, letta nel suo tenore letterale, imponeva quale requisito di ammissione, a pena di esclusione, l’assenza di procedimenti penali pendenti per i reati indicati e prevedeva quindi un effetto espulsivo automatico, senza riservare all’amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale. La clausola aveva pertanto natura immediatamente lesiva, poiché la sua applicazione impediva ab origine la partecipazione al concorso; il successivo provvedimento di esclusione costituiva soltanto l’atto applicativo, dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Il ricorrente, che conosceva la pendenza del procedimento penale e l’aveva dichiarata nella domanda, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando, senza attendere l’esclusione. Non è stata ritenuta decisiva né l’ammissione del candidato alla procedura, con successiva partecipazione alle prove e stabilizzazione, né la riserva contenuta nel bando, poiché l’immediata lesività deve essere valutata in astratto sulla base della portata della clausola. Parimenti irrilevante è stata considerata la pronuncia di non luogo a procedere, poiché risultava impugnata e, comunque, al momento della domanda il procedimento penale era pendente, come dichiarato dallo stesso candidato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al Collegio, investito della domanda cautelare, di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza semplificata, previa comunicazione ai difensori.
art. 3, comma 1, del bando di concorso
“i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando” e “non aver riportato condanne penali o sentenze di applicazione della pena e non aver procedimenti penali pendenti a carico per reati contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dal Codice penale e in generale per tutti i reati che prevedano la pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego”
La clausola è stata ritenuta vincolante e immediatamente lesiva, perché prescriveva un requisito di partecipazione la cui carenza produceva automaticamente l’esclusione, senza margini di valutazione discrezionale per l’amministrazione.
art. 31, comma 1, punto 7, del bando di concorso
È stata individuata come la clausola relativa ai procedimenti penali pendenti, la cui natura escludente era oggetto della contestazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Le clausole di un bando concorsuale che prescrivono requisiti di ammissione la cui carenza determina direttamente l’esclusione sono immediatamente lesive e devono essere impugnate entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando, senza attendere il successivo provvedimento di esclusione.
- Quando la lex specialis collega automaticamente l’esclusione alla mera mancanza di un requisito, il successivo atto espulsivo ha natura meramente applicativa, dichiarativa e ricognitiva di una lesione già prodotta dalla clausola del bando.
- L’ammissione del candidato, la partecipazione alle prove e l’eventuale successiva assunzione non escludono l’immediata lesività astratta della clausola escludente né fanno venir meno l’onere di impugnazione immediata del bando.
- La pendenza di un procedimento penale al momento della presentazione della domanda rileva ai fini dell’applicazione di una clausola concorsuale che prescriva l’assenza di procedimenti pendenti; una successiva pronuncia di non luogo a procedere, se impugnata, non elimina retroattivamente tale pendenza.
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