Cassazione Penale, Sentenza n. 42321/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore richiedeva l'autorizzazione a riaprire le indagini ex art. 414 c.p.p. sul procedimento n. 8236/16/21 a carico di S.A., sulla base di nuovi accertamenti tecnico-scientifici: consulenza della Procura che indicava compatibilità di un aplotipo di DNA maschile repertato nelle unghie della vittima con S.A. e una nuova consulenza della difesa circa la compatibilità delle impronte di scarpa rinvenute sul luogo del delitto. Il G.I.P. aveva dichiarato "non luogo a provvedere" ritenendo la richiesta mera riproposizione di istanza già respinta e sostenendo che non fosse necessaria l'autorizzazione in caso di mutamento da procedimento contro ignoti a procedimento contro noti. Il P.M. ha impugnato per cassazione sostenendo che la seconda istanza conteneva elementi nuovi (nuova documentazione e diverso percorso investigativo) e che il provvedimento del G.I.P. era abnorme perché ometteva di valutare i presupposti formali e determinava una situazione di stasi processuale con rischio di inutilizzabilità degli atti e di sanzioni per il P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato il provvedimento del G.I.P. come abnorme sia sotto il profilo strutturale (omissione della valutazione prevista dall'art. 414 c.p.p. e sostanziale "non liquet" invece di accoglimento o rigetto) sia sotto il profilo funzionale (il provvedimento ha creato stasi impedendo il regolare svolgimento delle indagini e ponendo il P.M. nella necessità o di violare norme procedurali o di compiere atti inutilizzabili). Ha altresì censurato l'affermazione del G.I.P. circa la non necessità dell'autorizzazione in caso di mutamento dell'iscrizione, ritenendola non applicabile al caso specifico. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Pavia e ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi secondo l'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'autorizzazione del giudice per la riapertura delle indagini; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. dovesse esprimersi con accoglimento o rigetto e non limitarsi a un 'non luogo a provvedere' senza valutazione dei presupposti.
art. 335‑quater cod. proc. pen.
Norma relativa alla retrodatazione dell'iscrizione e alle conseguenze sulla utilizzabilità degli atti: la Corte ha richiamato il rischio di inutilizzabilità degli atti qualora il P.M. continuasse le indagini senza la necessaria modifica dell'iscrizione.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte ricorda che la categoria dell'abnormità costituisce un deroga eccezionale a tale regime per consentire il sindacato in Cassazione su provvedimenti altrimenti non impugnabili.
art. 111 Cost.
Richiamato in rapporto al principio della ragionevole durata del processo: atti abnormi che determinano regressione o stasi possono violare questo principio costituzionale.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla riservatezza dei dati personali: la Corte dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, debbano essere omessi i dati identificativi delle persone coinvolte.
Massime di principio
- Una istanza di riapertura indagini ex art. 414 c.p.p. deve essere valutata dal G.I.P. con una decisione motivata di accoglimento o rigetto; provvedimenti che eludono questa scelta formale possono essere dichiarati abnormi.
- Se una nuova richiesta contiene elementi di prova o un percorso investigativo effettivamente diversi dalla precedente (nuovi accertamenti tecnico-scientifici, nuove consulenze, diversi tipi di attività investigative), deve essere considerata diversa e meritevole di autonoma valutazione.
- La dottrina dell'abnormità consente la cassazione di provvedimenti altrimenti non impugnabili quando l'atto giudiziario, pur rientrando in linea astratta nei poteri del giudice, sia esercitato in modo da produrre stasi processuale, inutilizzabilità degli atti o violazioni dell'azione penale.
- Il P.M. non può proseguire indagini operative contro una persona senza la corretta iscrizione o autorizzazione quando la legge lo richiede, poiché ciò può comportare l'inutilizzabilità degli atti e conseguenze disciplinari o penali per l'inquirente.
- Richiami giurisprudenziali generici (es.: mutamento da ignoti a noti) vanno verificati rispetto al caso concreto: non sempre esentano dall'obbligo di autorizzazione alla riapertura quando la richiesta riguarda un procedimento già iscritto contro una persona nota.
- Nella pubblicazione di provvedimenti giudiziari devono sempre essere rispettate le norme sulla protezione dei dati personali, omettendo generalità e altri identificativi quando la legge lo impone.
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