Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40377/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che, poiché la pena concordata tra le parti non risultava illegale, tali censure non potevano essere scrutinare nel merito e il ricorso era quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata ai sensi di tale norma, quando la pena concordata non sia illegale, non è censurabile in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se si limita a dedurre violazione di legge o difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, quando la pena concordata dalle parti non sia illegale.
  • La legittimità del controllo di cassazione sul patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. resta circoscritta al profilo dell'illegalità della pena, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito del concordato sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.