Cassazione Penale, Ordinanza n. 40377/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che, poiché la pena concordata tra le parti non risultava illegale, tali censure non potevano essere scrutinare nel merito e il ricorso era quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza pronunciata ai sensi di tale norma, quando la pena concordata non sia illegale, non è censurabile in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio nei termini dedotti dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se si limita a dedurre violazione di legge o difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, quando la pena concordata dalle parti non sia illegale.
- La legittimità del controllo di cassazione sul patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. resta circoscritta al profilo dell'illegalità della pena, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito del concordato sanzionatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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