Ordinanza n. 261/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 340 del 8 gennaio 2025 emesso dal -OMISSIS-e ricevuto dalla ricorrente in data 19 febbraio 2026 avente ad oggetto il diniego alla richiesta di subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento del 16 aprile 2026 (Prot. Par 0006515 del 18 aprile2026), notificato in data 18 aprile 2026, con cui il -OMISSIS-ha rigettato l'istanza di revoca in autotutela presentata dalla ricorrente, confermando integralmente il precedere diniego; nonché di tutti gli atti agli stessi preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP e successivo rigetto dell’istanza di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego alla richiesta di subentro nell’assegnazione dell’alloggio ERP già assegnato alla madre e successivamente volturato alla sorella, entrambe decedute. La richiesta era stata motivata dal rapporto di parentela con la precedente titolare e dalla precedente autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare, concessa per prestare assistenza morale e materiale alla madre ultracentenaria, sebbene tale autorizzazione precisasse che l’ampliamento non avrebbe prodotto effetti amministrativi ai fini del subentro. Il diniego è stato fondato sull’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il subentro. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo provvedimento che ha respinto l’istanza di riesame e revoca in autotutela, confermando il diniego. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare proposta contro entrambi i provvedimenti.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla valutazione interinale propria della fase cautelare, senza definire il merito della controversia né pronunciarsi definitivamente sulla sussistenza dei requisiti per il subentro. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione delle concrete condizioni di fragilità della ricorrente, ultranovantenne e riconosciuta invalida civile con grave rallentamento psico-motorio. Nel bilanciamento tra l’interesse dell’amministrazione all’eventuale riassegnazione dell’alloggio ad altro soggetto e l’esigenza di tutela della ricorrente, il giudice ha attribuito prevalenza alla solidarietà sociale e alla protezione della persona vulnerabile, considerando anche i possibili effetti psicologici e sanitari negativi di un trasferimento non accompagnato da un adeguato processo di transizione. Sono stati quindi sospesi interinalmente entrambi i provvedimenti impugnati fino alla decisione di merito. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 luglio 2027. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il Collegio ha esaminato la domanda di sospensione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e alla diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nelle concrete e attuali condizioni di particolare fragilità della persona destinataria di un provvedimento amministrativo, valutate alla luce dell’età avanzata e delle condizioni di salute documentate.
- Nel bilanciamento cautelare tra l’interesse dell’amministrazione alla riassegnazione di un alloggio ERP e la tutela della salute e della dignità di una persona anziana e vulnerabile, può prevalere l’esigenza di evitare un trasferimento suscettibile di aggravare le condizioni sanitarie o il benessere psicologico dell’interessato.
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo non implica l’accertamento definitivo del diritto sostanziale fatto valere, ma mantiene provvisoriamente la situazione esistente fino alla trattazione del merito.
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