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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10704/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo di specifiche critiche al provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina pronunciata in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena per un furto aggravato già accertato in primo grado. La precedente decisione di appello era stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, l'aumento di pena applicato aveva superato il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. Nel nuovo giudizio di rinvio la Corte territoriale aveva ridotto l'aumento sanzionatorio. Il ricorso deduceva, in modo generico, violazione di legge e vizio di motivazione, senza indicare specificamente quali norme fossero state violate né formulare censure puntuali alla motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la gravità dei precedenti penali e la recidiva specifica e infraquinquennale per quantificare l'aumento di pena.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Quando concorrono aggravanti ad effetto speciale, l'aumento di pena non può superare il limite di un terzo; se il giudice lo supera, la decisione sul trattamento sanzionatorio è viziata e deve essere corretta in sede di impugnazione limitata alla pena.

  • furto aggravato (art. 624-bis c.p.)

    Il reato presupposto della decisione è un furto aggravato già accertato nei gradi di merito, sul quale la Cassazione non è intervenuta nel merito ma solo sul profilo sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: la deduzione generica di violazione di legge o vizio di motivazione, senza indicare il concreto errore del provvedimento impugnato, comporta l'inammissibilità.
  • Quando l'annullamento in precedenza sia stato disposto solo sul trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla Corte di cassazione e può rideterminare la pena solo entro il perimetro tracciato dall'annullamento.
  • Nel calcolo dell'aumento di pena per più aggravanti ad effetto speciale opera il limite di cui all'art. 63, comma 4, c.p., che non può essere superato.
  • La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato e della recidiva, se congruamente motivata, è idonea a sostenere la quantificazione dell'aumento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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