Direttiva 2002/75
Direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo adeguando i riferimenti temporali alle convenzioni internazionali e sostituendo integralmente l'allegato A con l'elenco aggiornato delle apparecchiature e delle norme di prova. Introduce inoltre una disciplina transitoria che consente, per un periodo limitato, la commercializzazione e l'uso a bordo di taluni equipaggiamenti costruiti prima della nuova data di riferimento. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e notificare le misure adottate alla Commissione.
Modifica dell'elenco e delle norme tecniche applicabili all'equipaggiamento marittimo ai fini della direttiva 96/98/CE, con aggiornamento dei riferimenti alle convenzioni internazionali e alle norme di prova.
Ambito di applicazione
Si applica all'equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 96/98/CE, in particolare alle categorie elencate negli allegati A.1 e A.2 (mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione e di radiocomunicazione, apparecchiature richieste dalla convenzione COLREG 72 e equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse). Rileva per la commercializzazione, l'omologazione e l'utilizzo a bordo delle navi comunitarie; contiene anche una disciplina transitoria per equipaggiamento costruito prima della data di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta delle modalità di recepimento e delle procedure amministrative nazionali.
Direttiva 2002/75/CE della Commissione che modifica la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo
La direttiva interviene sulla disciplina dell'equipaggiamento marittimo armonizzato a livello UE, aggiornando i riferimenti agli strumenti internazionali, alle convenzioni SOLAS e alle norme di prova applicabili. La modifica è giustificata dal fatto che, dopo il 1o gennaio 2001, sono entrate in vigore nuove modifiche delle convenzioni e nuove norme tecniche, imponendo l'adeguamento dell'allegato tecnico della direttiva 96/98/CE.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato CE e l'articolo 17 della direttiva 96/98/CE, che consente l'aggiornamento tecnico dell'elenco dell'equipaggiamento marittimo. I considerando spiegano che le convenzioni internazionali e le norme di prova considerate rilevanti dalla direttiva 96/98/CE devono essere lette con riferimento alla situazione vigente al 1o gennaio 2001; poiché successivamente sono intervenute modifiche delle convenzioni SOLAS e di altre convenzioni internazionali e nuove norme di prova, è necessario aggiornare il quadro normativo europeo.
Modifiche alla direttiva 96/98/CE
L'articolo 1 apporta due interventi puntuali:
- nelle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 della direttiva 96/98/CE, la data "1o gennaio 2001" è sostituita con "1o luglio 2002";
- l'allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito integralmente dall'allegato della direttiva 2002/75/CE.
L'effetto pratico è l'aggiornamento della base tecnica e temporale su cui si fonda l'individuazione dell'equipaggiamento marittimo conforme, con conseguente adeguamento del sistema di omologazione e certificazione.
Disciplina transitoria
L'articolo 2 introduce una clausola transitoria a tutela dell'equipaggiamento già costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1. In particolare:
- la "nuova voce" dell'allegato A.1, se costruita prima di tale data secondo le procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro prima dell'adozione della direttiva, può continuare a essere commercializzata e utilizzata;
- lo stesso vale per l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1, sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima di tale data.
La deroga opera per i due anni successivi alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e riguarda le navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da uno Stato membro o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 3 disciplina il recepimento, confermando il carattere tipico della direttiva UE, che vincola gli Stati membri al risultato ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi. Gli Stati membri devono:
- adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- comunicare immediatamente tali disposizioni alla Commissione;
- inserire, al momento dell'adozione o della pubblicazione ufficiale, un riferimento alla direttiva oppure corredare le disposizioni di tale riferimento;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
La direttiva non predetermina il contenuto organizzativo del recepimento, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione e sulla tecnica normativa di riferimento.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
Contenuto degli allegati tecnici
L'allegato sostituisce integralmente l'allegato A della direttiva 96/98/CE e si articola in due grandi categorie:
- A.1, equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali;
- A.2, equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali.
Le categorie materiali richiamate sono: mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, apparecchiature di radiocomunicazione, apparecchiature richieste dalla convenzione COLREG 72 ed equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse.
Note interpretative sulle norme di prova e sulle convenzioni internazionali
Le note all'allegato chiariscono diversi profili operativi di rilievo per la conformità tecnica:
- oltre alle norme di prova internazionali espressamente menzionate, possono applicarsi ulteriori disposizioni contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni/circolari IMO da verificare al momento dell'esame del tipo;
- quando sono citate risoluzioni IMO, il riferimento va inteso alle norme contenute nelle relative sezioni degli allegati delle risoluzioni, non alle disposizioni della risoluzione in sé;
- i verbali di prova e i certificati di omologazione devono indicare la norma di prova applicata e la relativa versione, come riportata nella colonna 5;
- se sono indicate due serie di norme di prova separate da virgola o da "o", ciascuna serie è sufficiente da sola a soddisfare i requisiti di prova richiesti;
- quando è indicato il modulo H, deve intendersi il modulo H comprensivo dell'attestato di valutazione del progetto.
Regole particolari per alcune sezioni dell'allegato
Per diverse sezioni dell'allegato vengono fornite regole di lettura delle tabelle in funzione della data del 1o luglio 2002 e del tipo di nave:
- per i mezzi di salvataggio, le colonne 3 e 4 possono riferirsi a navi costruite secondo il Codice HSC prima del 1o luglio 2002 o a navi che operano secondo tale Codice a partire da quella data;
- per la protezione antincendio e per le apparecchiature di navigazione, le colonne 3 e 4 distinguono tra navi costruite prima del 1o luglio 2002 e navi costruite il 1o luglio 2002 o dopo;
- nelle sezioni su navigazione e radiocomunicazione, le raccomandazioni ITU richiamate sono quelle previste dalle convenzioni internazionali e dalle pertinenti risoluzioni e circolari IMO;
- nel caso della norma EN/IEC 61162, occorre verificare la parte applicabile della norma di prova del prodotto;
- nella sezione radiocomunicazioni, in caso di conflitto tra la circolare IMO MSC 862 e le norme di prova dei prodotti, prevale la prima.
Osservazioni per l'allegato A.2
Per l'allegato A.2, relativo all'equipaggiamento privo di norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali, la nota generale precisa che quando una voce richiede una serie di norme di prova, ciò indica che la serie non è definitiva oppure comprende norme non ancora adottate. Nella sezione navigazione dell'allegato A.2, il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificata da MSC 73, entrata in vigore il 1o luglio 2002.
Rilievo operativo per professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore marittimo, la direttiva rileva soprattutto per:
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche di conformità richieste per la commercializzazione e l'installazione dell'equipaggiamento marittimo;
- la gestione dei dossier di omologazione e delle prove di laboratorio, che devono riportare con precisione la versione della norma applicata;
- la verifica dei regimi transitori per stock già prodotti e per equipaggiamento marcato prima della data di riferimento;
- l'adeguamento delle procedure nazionali di recepimento entro sei mesi dall'entrata in vigore.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 96/98/CE
L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della direttiva 96/98/CE sostituendo, alle lettere c), d) e n), la data "1o gennaio 2001" con "1o luglio 2002". Inoltre, l'allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito integralmente dal testo contenuto nell'allegato della direttiva 2002/75/CE, aggiornando l'elenco dell'equipaggiamento marittimo e delle norme di prova applicabili.
Disciplina transitoria per equipaggiamento già costruito
L'articolo 2 consente che l'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nell'allegato A.1, costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro prima dell'adozione della direttiva, nonché l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1, sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima di tale data, possano essere commercializzati e utilizzati a bordo di navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da uno Stato membro o per conto di uno Stato membro, per i due anni successivi a detta data.
Recepimento nazionale e obblighi di notifica
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e comunicarle immediatamente alla Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla presente direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri. Il paragrafo 2 impone inoltre di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Aggiornamento degli allegati tecnici e delle note di interpretazione
L'allegato sostituisce l'allegato A della direttiva 96/98/CE e contiene due sezioni principali: A.1 per l'equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali e A.2 per l'equipaggiamento per il quale tali norme non esistono. Le note chiariscono la lettura delle colonne relative a denominazioni, requisiti e norme di prova, precisano il trattamento delle risoluzioni IMO, delle raccomandazioni ITU e, nei casi indicati, della norma EN/IEC 61162. Sono inoltre specificate regole particolari per la lettura delle tabelle in relazione al Codice HSC e alle date del 1o luglio 2002 e per l'applicazione della circolare IMO MSC 862 in caso di conflitto con le norme di prova dei prodotti.
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