Direttiva 2002/76
Direttiva 2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui per il metsulfuron metile, sostanza attiva impiegata come diserbante, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. La Commissione ritiene che i livelli fissati, in gran parte al minimo di determinazione analitica, siano compatibili con la dose giornaliera ammissibile e adeguati alla tutela del consumatore. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 1º gennaio 2003.
Modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per fissare i limiti massimi di residui di metsulfuron metile nei cereali e in alcuni prodotti vegetali, compresi gli ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari. L’ambito materiale riguarda il metsulfuron metile, sostanza attiva autorizzata come diserbante ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti sui cereali e su alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli. La direttiva ha inoltre rilievo SEE. Restano salve le eventuali quantità massime provvisorie nazionali fissabili dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, ove non esistano limiti comunitari o provvisori.
Direttiva 2002/76/CE: limiti massimi di residui di metsulfuron metile
La direttiva interviene in materia di residui di antiparassitari, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per introdurre o aggiornare i limiti massimi di residui relativi al metsulfuron metile. Il provvedimento si colloca nel quadro della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e si fonda sulla valutazione scientifica della sostanza attiva già iscritta nell’allegato I.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama il fatto che il metsulfuron metile è stato iscritto come sostanza attiva esistente da utilizzare unicamente come diserbante, ma senza specificare inizialmente condizioni particolari per le colture trattate. Sulla base delle informazioni trasmesse da alcuni Stati membri e riesaminate a livello comunitario, la Commissione ha ritenuto possibile fissare valori massimi di residui per tutelare il consumatore e garantire un quadro uniforme nel mercato interno.
Base scientifica della fissazione dei limiti
Il testo fa riferimento al rapporto di riesame adottato il 16 giugno 2000. In tale sede è stata stabilita per il metsulfuron metile una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,22 mg/kg di peso corporeo. La Commissione afferma che l’esposizione a lungo termine dei consumatori ai residui previsti non supera questa soglia e che, nel corso delle valutazioni, non sono emersi effetti tossici acuti tali da richiedere una dose di riferimento acuta.
Ambito di applicazione e disciplina dei residui
Le modifiche riguardano due gruppi normativi:
- i cereali, disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
L’articolo 1 inserisce nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per il metsulfuron metile. L’articolo 2 dispone l’inserimento dei corrispondenti limiti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE, rinviando all’allegato della direttiva per i valori specifici. Il testo evidenzia che, per la tutela del consumatore, i limiti sono fissati in via prudenziale al livello minimo di determinazione analitica per i prodotti per i quali non è stata concessa un’autorizzazione specifica.
Limiti provvisori e ruolo degli Stati membri
La direttiva chiarisce che la fissazione di limiti massimi di residui a livello comunitario non esclude la possibilità per gli Stati membri di stabilire limiti nazionali provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI. Questo profilo è rilevante perché lascia agli Stati un margine di intervento in assenza di una disciplina comunitaria completa o provvisoria. Il considerando 6 precisa inoltre che un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza; dopo tale termine, il limite provvisorio dovrebbe divenire definitivo.
Rapporti con il commercio internazionale e tolleranze all’importazione
La Commissione indica di aver notificato il progetto alla Organizzazione mondiale del commercio e di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute. È inoltre previsto che la Commissione valuti la possibilità di fissare tolleranze all’importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura, sulla base di dati attendibili presentati. Questo elemento segnala un possibile sviluppo futuro della disciplina, ma non introduce obblighi immediati ulteriori per gli Stati membri.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 3 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2002, adottando le necessarie misure legislative, regolamentari e amministrative, e di informarne senza ritardo la Commissione. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1º gennaio 2003. È inoltre richiesto che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 identifica come destinatari tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dei limiti massimi di residui per il metsulfuron metile
L’articolo 1 inserisce nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per i cereali. L’articolo 2 dispone l’inserimento nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE dei limiti massimi di residui per il metsulfuron metile, secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva. Il testo dell’allegato è richiamato come parte integrante della modifica, con indicazione che si tratta di limiti provvisori in alcuni casi e, per molti prodotti, del limite inferiore di determinazione analitica.
Base scientifica e tutela del consumatore
Nei considerando la Commissione richiama la valutazione scientifica svolta in sede di iscrizione del metsulfuron metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. È indicata una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,22 mg/kg di peso corporeo e si afferma che l’esposizione alimentare derivante dai residui proposti non supera tale soglia. Non risultano effetti tossici acuti tali da richiedere una dose di riferimento acuta.
Limiti provvisori e margine di discrezionalità nazionale
La direttiva precisa che, in assenza di limiti comunitari o provvisori, gli Stati membri possono fissare quantità massime di residui nazionali provvisorie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima dell’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza. La fissazione a livello UE di limiti provvisori non preclude tale facoltà nazionale. Il considerando 6 indica che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire ulteriori impieghi della sostanza; decorso tale periodo, la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2003. Quando vengono adottate, devono contenere un riferimento alla presente direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.
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