Direttiva 2002/71
Direttiva 2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari, modificando gli allegati di quattro direttive settoriali. Per dimetoato e ossidemeton-metile la Commissione ritiene necessario un approccio prudenziale, anche alla luce dei rischi per i consumatori, mentre per il formotion, in mancanza di dati sufficienti, i limiti sono fissati al minimo rilevabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 1° gennaio 2003.
Modifica degli allegati di quattro direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per formotion, dimetoato e ossidemeton-metile in cereali, prodotti alimentari di origine animale e prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento e applicare le nuove misure sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari interessati. Riguarda i cereali, i prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, in relazione ai principi attivi formotion, dimetoato e ossidemeton-metile. Le modifiche incidono sugli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; per il formotion, in assenza di dati sufficienti, i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti.
Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari per formotion, dimetoato e ossidemeton-metile
La direttiva interviene sul sistema comunitario dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari, aggiornando gli allegati di quattro direttive settoriali. L'intervento è motivato da una rivalutazione del rischio per i consumatori, con particolare attenzione all'esposizione alimentare e all'esigenza di mantenere i residui entro livelli compatibili con la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il principio secondo cui i limiti massimi di residui rappresentano il limite superiore dei residui ammessi quando siano rispettate le buone pratiche agricole. I considerando evidenziano che i valori devono essere periodicamente riesaminati e possono essere modificati alla luce di nuovi dati scientifici o di carenze informative; in assenza di dati sufficienti, i limiti sono fissati al livello minimo di determinazione analitica.
Valutazione del rischio e motivazione delle modifiche
Per dimetoato e ossidemeton-metile la Commissione ha ritenuto prudente modificare alcuni limiti in considerazione dei possibili rischi per i consumatori. È inoltre segnalato che gli Stati membri devono adottare misure supplementari di gestione del rischio e rivedere le autorizzazioni esistenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, per garantire che gli usi autorizzati non conducano a superamenti dei limiti massimi di residui.
La valutazione dell'esposizione cronica e acuta dei consumatori, effettuata secondo procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha portato alla conclusione che i limiti fissati non comportano superamenti delle assunzioni giornaliere accettabili né effetti tossici acuti. Sono richiamati, in particolare, i seguenti parametri tossicologici:
- per l'ossidemeton-metile: DGA pari a 0,0003 mg/kg di peso corporeo e dose acuta di riferimento pari a 0,005 mg/kg;
- per il dimetoato: DGA pari a 0,002 mg/kg di peso corporeo e dose acuta di riferimento pari a 0,03 mg/kg di peso corporeo.
Formotion: assenza di dati e fissazione al limite analitico
Per il formotion non risulta alcuna utilizzazione segnalata a livello mondiale. In mancanza di dati sufficienti sui residui e sulla tossicologia, la direttiva stabilisce che le quantità massime di residui siano fissate al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti interessati.
Modifiche agli allegati delle direttive settoriali
La direttiva modifica gli allegati delle direttive richiamate nel seguente modo:
- nella direttiva 76/895/CEE, l'allegato II viene modificato sopprimendo le voci relative a dimetoato, ometoato, formotion, ossidemeton-metile, demeton-S-metile e demeton-S-metil-solfone;
- nella direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte A, è integrato con il testo previsto dalla presente direttiva;
- nella direttiva 86/363/CEE, l'allegato II, parte B, è integrato con il testo previsto dalla presente direttiva;
- nella direttiva 90/642/CEE, le quantità massime di residui contenute nell'allegato della direttiva 2002/71/CE sono aggiunte o sostituiscono quelle esistenti per gli antiparassitari interessati.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2003.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma impone un obbligo di risultato: adeguare l'ordinamento nazionale ai nuovi limiti massimi di residui e garantire la loro applicazione effettiva alla data prevista. Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori della filiera agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese agricole, produttori alimentari e distributori, la direttiva comporta l'aggiornamento dei controlli sui residui e delle verifiche di conformità dei prodotti interessati. Particolare attenzione va riservata ai prodotti di origine vegetale, ai cereali e ai prodotti di origine animale potenzialmente esposti ai trattamenti con i principi attivi considerati, nonché agli effetti delle eventuali revisioni nazionali delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari collegati.
Disposizioni principali
Modifica dei limiti per i residui di antiparassitari
Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono aggiornati per i principi attivi formotion, dimetoato e ossidemeton-metile, al fine di adeguare le quantità massime di residui nei prodotti alimentari interessati.
Soppressione di alcune voci nell'allegato della direttiva 76/895/CEE
L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato mediante la soppressione delle voci "dimetoato", "ometoato", "formotion", "ossidemeton-metile", "demeton-S-metile" e "demeton-S-metil-solfone".
Aggiornamento dei limiti per cereali e prodotti di origine animale
Negli allegati II, parte A, della direttiva 86/362/CEE e II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono introdotte modifiche tramite aggiunte testuali previste dalla direttiva, per adeguare i limiti massimi di residui nei cereali e nei prodotti alimentari di origine animale.
Nuovi limiti per prodotti di origine vegetale
Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della direttiva sono aggiunte o sostituiscono quelle dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa; per il formotion, in assenza di dati sufficienti, i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.
Termine di recepimento e decorrenza applicativa
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 1° gennaio 2003. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; il documento è del 19 agosto 2002.
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