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Ordinanza

Ordinanza n. 3117/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a - del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione di 220 commissari per la carriera dei funzionari di polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica Sicurezza, datato 17 aprile 2026, pubblicato sul portale unico del reclutamento (indirizzo www.inpa.gov.it), nella parte in cui (art. 3, comma 1, lett. d) prevede quale requisito di ammissione al concorso il “non aver compiuto il 30° anno di età”; - del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 9 settembre 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia; - del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente al sopraindicato concorso; - di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso.​

Giustizia amministrativa202605169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per 220 commissari della carriera dei funzionari di polizia, nella parte relativa al requisito del mancato compimento del trentesimo anno di età, nonché il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 e il provvedimento implicito di non ammissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari di polizia, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione, di non aver compiuto il trentesimo anno di età. Sono stati impugnati anche il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, recante la disciplina dei limiti di età per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia, e il provvedimento implicito di non ammissione. Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, alla luce di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto l'interesse a partecipare alla procedura concorsuale nelle more della definizione del giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale e ha confermato quanto già disposto con il decreto cautelare monocratico del 5 maggio 2026 n. 2666, consentendo al ricorrente di partecipare alla procedura concorsuale nelle more della decisione di merito. Il fumus boni iuris è stato ravvisato in relazione alla questione del limite anagrafico, alla luce della precedente sentenza del Consiglio di Stato richiamata nell'ordinanza. Il periculum in mora è stato riconosciuto perché l'esclusione avrebbe precluso la partecipazione alla procedura, mentre non è stato ravvisato un interesse pubblico di consistenza tale da prevalere sull'interesse privato del candidato. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 2 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare fumus boni iuris, periculum in mora e bilanciamento degli interessi.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla precedente misura cautelare monocratica adottata con decreto presidenziale.

  • D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103

    Atto regolamentare impugnato nella parte rilevante per la disciplina dei limiti di età di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris può essere desunta anche dal richiamo a una recente pronuncia del Consiglio di Stato che abbia esaminato la medesima o analoga questione giuridica.
  • Nelle controversie relative all'esclusione da una procedura concorsuale, il periculum in mora può essere ravvisato nell'impossibilità per il candidato di partecipare alla procedura nelle more del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del candidato a partecipare al concorso può prevalere sull'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura senza il candidato quando non sia dimostrata l'esistenza di un interesse pubblico concreto e di consistenza tale da giustificarne l'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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