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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 2195 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento tributario - invito a esibire documentazione - principio di leale collaborazione - omissione - inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede processuale - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'inutilizzabilità dei documenti consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito dell'Ufficio. Non è necessaria un'eccezione della controparte e la preclusione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il contribuente può evitare tale conseguenza soltanto se dimostra la ricorrenza di una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. 600/1973.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti dell'omessa risposta all'invito dell'Ufficio, rivolto ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, a fornire dati, notizie, chiarimenti e documentazione nella fase precontenziosa. L'invito si fonda sui principi di lealtà, correttezza e collaborazione che caratterizzano i rapporti tributari. Il mancato adempimento comporta la preclusione alla successiva produzione in giudizio dei documenti e dei dati non esibiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    L'Ufficio può invitare il contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti e a esibire documenti.

    L'invito costituisce uno strumento istruttorio fondato sulla collaborazione del contribuente. La mancata ottemperanza comporta la preclusione dell'utilizzo successivo dei dati e dei documenti non prodotti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 5

    La regola dell'inutilizzabilità ammette deroghe solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma; tali condizioni devono essere specificamente dimostrate dal contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria formula un invito istruttorio legittimo e sufficientemente chiaro, il contribuente deve rispondere tempestivamente e fornire la documentazione richiesta.
  • La mancata collaborazione nella fase amministrativa può determinare una preclusione processuale: i documenti non esibiti all'Ufficio potrebbero non poter essere prodotti o utilizzati successivamente in giudizio.
  • L'inutilizzabilità opera automaticamente, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non richiede una specifica eccezione della controparte.
  • La produzione tardiva è possibile soltanto se ricorrono le eccezioni previste tassativamente dalla legge, che devono essere provate dal contribuente.
  • In situazioni analoghe è opportuno rispondere all'invito entro il termine indicato, chiedere eventualmente una proroga motivata e documentare l'eventuale impossibilità oggettiva di produrre quanto richiesto.

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