Sentenza del 24/09/2018 n. 2195 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento tributario - invito a esibire documentazione - principio di leale collaborazione - omissione - inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede processuale - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'inutilizzabilità dei documenti consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito dell'Ufficio. Non è necessaria un'eccezione della controparte e la preclusione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il contribuente può evitare tale conseguenza soltanto se dimostra la ricorrenza di una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. 600/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell'omessa risposta all'invito dell'Ufficio, rivolto ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, a fornire dati, notizie, chiarimenti e documentazione nella fase precontenziosa. L'invito si fonda sui principi di lealtà, correttezza e collaborazione che caratterizzano i rapporti tributari. Il mancato adempimento comporta la preclusione alla successiva produzione in giudizio dei documenti e dei dati non esibiti.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4
L'Ufficio può invitare il contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti e a esibire documenti.
L'invito costituisce uno strumento istruttorio fondato sulla collaborazione del contribuente. La mancata ottemperanza comporta la preclusione dell'utilizzo successivo dei dati e dei documenti non prodotti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 5
La regola dell'inutilizzabilità ammette deroghe solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma; tali condizioni devono essere specificamente dimostrate dal contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria formula un invito istruttorio legittimo e sufficientemente chiaro, il contribuente deve rispondere tempestivamente e fornire la documentazione richiesta.
- La mancata collaborazione nella fase amministrativa può determinare una preclusione processuale: i documenti non esibiti all'Ufficio potrebbero non poter essere prodotti o utilizzati successivamente in giudizio.
- L'inutilizzabilità opera automaticamente, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non richiede una specifica eccezione della controparte.
- La produzione tardiva è possibile soltanto se ricorrono le eccezioni previste tassativamente dalla legge, che devono essere provate dal contribuente.
- In situazioni analoghe è opportuno rispondere all'invito entro il termine indicato, chiedere eventualmente una proroga motivata e documentare l'eventuale impossibilità oggettiva di produrre quanto richiesto.
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