Regolamento (UE) 2018/707
Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 in due ambiti principali: la canapa e il sostegno accoppiato facoltativo. Per la canapa, introduce il rinvio alla certificazione alternativa prevista per le varietà da conservare. Per il sostegno accoppiato, allinea il testo alle modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013, sopprime una limitazione ormai non più necessaria, chiarisce il divieto di cumulo e aggiorna le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 sui pagamenti diretti, aggiornando i criteri di ammissibilità della canapa e le regole sul sostegno accoppiato facoltativo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, con riferimento ai regimi di pagamento diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Incide in particolare sull’ammissibilità delle superfici investite a canapa e sulla disciplina del sostegno accoppiato facoltativo, inclusi gli obblighi di comunicazione degli Stati membri alla Commissione. Le modifiche si applicano in via differenziata alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014, al 2018 o al 2019 a seconda della disposizione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 in materia di canapa e sostegno accoppiato facoltativo
Il regolamento delegato (UE) 2018/707 interviene sul regolamento delegato (UE) n. 639/2014, adottato nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC, per adeguarlo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2017/2393 al regolamento (UE) n. 1307/2013. L’intervento riguarda, da un lato, l’ammissibilità delle superfici a canapa e, dall’altro, la disciplina del sostegno accoppiato facoltativo, con particolare attenzione alla coerenza terminologica, al divieto di cumulo e agli obblighi informativi degli Stati membri.
Ambito materiale e finalità
La base normativa è il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori. La Commissione richiama l’esigenza di allineare il regolamento delegato alle nuove formulazioni introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393, nonché di tenere conto dell’esperienza applicativa maturata sulla comunicazione delle misure di sostegno accoppiato. Il regolamento mira anche a chiarire l’applicazione della certificazione delle sementi di canapa, includendo espressamente la disciplina speciale per le varietà da conservare.
Canapa: requisiti di ammissibilità
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 viene sostituito. Ai fini dell’ammissibilità delle superfici investite a canapa, le sementi devono appartenere a varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per cui è concesso il pagamento. Le sementi devono essere certificate ai sensi della direttiva 2002/57/CE oppure, per le varietà da conservare, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE. La modifica recepisce quindi un regime di certificazione alternativa per le varietà di canapa conservate in situ o comunque rientranti nella disciplina delle varietà da conservare.
Sostegno accoppiato facoltativo: allineamento della disciplina
Una prima modifica di rilievo è la soppressione dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. In precedenza la norma collegava la nozione di settore o tipo di agricoltura “in difficoltà” al rischio di abbandono o di declino della produzione; tale limitazione viene eliminata, in coerenza con il rafforzamento delle responsabilità degli Stati membri nella definizione del carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo.
L’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, viene riformulato per consentire agli Stati membri di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello aziendale, tenendo conto delle economie di scala derivanti dalle dimensioni delle strutture produttive. La facoltà può essere esercitata per tipi di agricoltura o settori agricoli interessati, oppure, se la misura è destinata a una regione o a un intero settore, per la regione o il settore interessato. Le decisioni devono essere comunicate secondo l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato, applicato mutatis mutandis.
Trasferimenti di fondi e calcolo degli importi unitari
Sono sostituiti i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 53 bis. La disciplina distingue due ipotesi:
- se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell’anno di domanda è pari o superiore ai valori comunicati ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la misura non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno;
- se la superficie o il numero di capi ammissibili è inferiore, il trasferimento non può ridurre l’importo unitario al di sotto del rapporto tra l’importo fissato per il finanziamento e la superficie o il numero di capi di riferimento comunicati.
Divieto di cumulo e coordinamento con altre misure
L’articolo 54, paragrafo 3, è sostituito per chiarire il divieto di cumulo tra il sostegno accoppiato e altre misure di sostegno accoppiato o misure attuate in virtù di altre politiche e strumenti dell’Unione. Gli Stati membri devono garantire che l’agricoltore non riceva, per la stessa difficoltà, sostegno multiplo nell’ambito di più regimi, ma solo in una misura per settore, regione, tipo di agricoltura o settore agricolo destinatario. Si tratta di una clausola di coordinamento volta a evitare sovrapposizioni e duplicazioni di aiuto.
Obblighi informativi verso la Commissione
L’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), è aggiornato per richiedere che la giustificazione del trasferimento di fondi dimostri la coerenza con il carattere limitativo della produzione del regime e l’assenza di effetti di annullamento delle decisioni già comunicate alla Commissione. Inoltre, l’allegato I del regolamento delegato è integralmente sostituito e dettaglia il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere, tra cui:
- percentuale del massimale nazionale per ciascun anno fino al 2020;
- titolo di ciascuna misura;
- descrizione della misura con indicazione di regione o settore, difficoltà affrontate, rilevanza economica/sociale/ambientale, durata e condizioni di ammissibilità;
- criteri per gli importi unitari modulati e importo unitario stimato;
- importo fissato per il finanziamento;
- superfici e rese fisse o numero fisso di capi;
- eventuale superficie massima per i semi oleaginosi;
- misure parallele adottate nell’ambito di altri regimi o aiuti di Stato e regole per evitare il cumulo;
- descrizione della situazione particolare che giustifica un aumento del sostegno;
- dimostrazione dell’esigenza rilevante ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Applicazione nel tempo
L’entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le regole non si applicano uniformemente nello stesso momento:
- i punti 2), 3), 4), 6) e 7) dell’articolo 1 si applicano alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014;
- il punto 1), relativo alla canapa, si applica alle domande di aiuto relative all’anno civile 2018 e successivi;
- il punto 5), relativo al divieto di cumulo di cui all’articolo 54, paragrafo 3, si applica alle domande di aiuto relative all’anno civile 2019 e successivi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ammissibilità della canapa
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è sostituito per prevedere che l’ammissibilità delle superfici investite a canapa sia subordinata all’uso di sementi di varietà incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno del pagamento. Le sementi devono essere certificate ai sensi della direttiva 2002/57/CE o, per le varietà da conservare, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE.
Soppressione della limitazione sul sostegno accoppiato
È soppresso l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, eliminando la formulazione secondo cui un tipo di agricoltura o un settore agricolo poteva essere considerato in difficoltà in presenza di rischio di abbandono o declino della produzione.
Importi unitari modulati del sostegno
L’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, è sostituito per consentire agli Stati membri, nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, tenendo conto delle economie di scala. Le decisioni devono essere comunicate ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, mutatis mutandis.
Trasferimenti di fondi e soglie di ammissibilità
Sono sostituiti i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 53 bis. Se la superficie o il numero di capi ammissibili è pari o superiore ai valori comunicati ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 6, non vi è trasferimento di fondi da altre misure. Se è inferiore, il trasferimento non può ridurre l’importo unitario sotto il rapporto tra l’importo finanziario comunicato e la superficie o il numero di capi di riferimento.
Divieto di cumulo del sostegno
L’articolo 54, paragrafo 3, è sostituito per stabilire che, quando lo stesso sostegno può essere concesso anche nell’ambito di un’altra misura di sostegno accoppiato o di altre misure e politiche dell’Unione, l’agricoltore può ricevere il sostegno per la stessa difficoltà solo nell’ambito di una sola misura per settore, regione, tipo di agricoltura o settore agricolo destinatario.
Informazioni da trasmettere alla Commissione
L’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), è sostituito per richiedere che, per ciascuna misura interessata, sia giustificato che il trasferimento sia coerente con il carattere limitativo della produzione del regime e non annulli le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 67. È inoltre sostituito integralmente l’allegato I, che aggiorna il contenuto delle informazioni da comunicare alla Commissione.
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