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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/296

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione dell’estratto di Reynoutria sachalinensis come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dal ritiro, da parte del richiedente, della domanda di approvazione prima dell’adozione dell’atto finale. Il regolamento chiarisce che resta possibile presentare una nuova domanda in futuro secondo la procedura ordinaria.

Non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis nell’ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non disciplina l’autorizzazione di specifici prodotti fitosanitari, ma esclusivamente l’esito negativo della procedura di approvazione della sostanza attiva. Il testo precisa inoltre che non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione conclude negativamente la procedura di approvazione dell’estratto di Reynoutria sachalinensis quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione interviene dopo il percorso di valutazione scientifica e amministrativa avviato su domanda del richiedente, ma prima dell’adozione di un’approvazione, a seguito del ritiro formale della domanda.

Contesto procedurale

La domanda di approvazione è stata presentata il 3 novembre 2011 da Marrone Bio innovations al Regno Unito, individuato come Stato membro relatore. L’ammissibilità è stata riconosciuta il 21 marzo 2012 e comunicata alla Commissione e all’EFSA l’11 maggio 2012. In seguito, lo Stato membro relatore ha effettuato la valutazione degli effetti della sostanza su salute umana e animale e sull’ambiente, trasmettendo un progetto di rapporto di valutazione il 22 luglio 2014.

L’EFSA ha poi applicato la procedura prevista dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009, chiedendo informazioni supplementari al richiedente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Le ulteriori informazioni sono state riesaminate dallo Stato membro relatore e l’Autorità ha infine trasmesso le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio il 31 agosto 2015.

Ritiro della domanda e decisione finale

Con lettera del 16 ottobre 2017, Marrone Bio innovations ha ritirato la domanda di approvazione. La Commissione, tenuto conto di tale ritiro, ha ritenuto che non fosse opportuno approvare la sostanza attiva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il dispositivo dell’atto si limita quindi a stabilire che l’estratto di Reynoutria sachalinensis non è approvato.

Effetti e possibilità di ripresentare la domanda

Il regolamento chiarisce espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per gli operatori del settore ciò significa che il diniego non ha carattere definitivamente preclusivo, ma lascia aperta la possibilità di riattivare la procedura con un nuovo dossier.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola di diritto derivato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La Commissione stabilisce che la sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis non è approvata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Iter procedurale e valutazioni tecniche

La domanda di approvazione era stata presentata il 3 novembre 2011 da Marrone Bio innovations al Regno Unito. Lo Stato membro relatore ha dichiarato l’ammissibilità della domanda il 21 marzo 2012 e ha informato Commissione ed EFSA l’11 maggio 2012. La valutazione dei rischi per salute umana, animale e ambiente è stata svolta ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3; il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso il 22 luglio 2014. EFSA ha richiesto informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, e ha trasmesso le sue conclusioni il 31 agosto 2015.

Ritiro della domanda e conseguenze

Con lettera del 16 ottobre 2017 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione. Per tale ragione la Commissione ha ritenuto non opportuno procedere all’approvazione della sostanza attiva.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda relativa all’estratto di Reynoutria sachalinensis ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umana e animaletutela dell’ambienteagricoltura

Testo integrale

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