Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini (misura detentiva dal 2/7/2018). La difesa deduceva violazione degli artt. 303 comma 4 lett. B) c.p.p. e 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che, come "mero partecipe" dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4), la pena massima applicabile non supererebbe i 20 anni e pertanto doveva operare un termine massimo di custodia cautelare più corto

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il computo dei termini di custodia cautelare operato dal Tribunale del Riesame. I giudici hanno applicato il termine di fase di 6 anni previsto dall'art. 303 comma 4 lett. C) c.p.p., ritenendo che, ai fini del calcolo dei termini cautelari, occorre fare riferimento alla cornice edittale del reato come individuata ex art. 278 c.p.p. e, quando la legge non indica la pena massima, ai criteri dell'art. 23 c.p. pen. (richiamando le Sezioni Unite n. 26350/2002 e successiva giurisprudenza). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303 comma 4 lett. B) c.p.p.

    La difesa invocava questa disposizione come favorevole al calcolo di termini più brevi per il "mero partecipe", ma la Corte ha ritenuto che, in base al quadro edittale complessivo e alla giurisprudenza, non fosse applicabile in modo da ridurre il termine computato, dovendosi invece fare riferimento alla cornice edittale complessiva

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza osserva che la legge indica la pena edittale minima per taluni ruoli ma non sempre la massima, motivo per cui il calcolo dei termini cautelari richiede l'integrazione con le regole del codice penale

  • art. 278 c.p.p.

    Richiamato come criterio per individuare la cornice edittale rilevante ai fini del calcolo dei termini di custodia cautelare sulla base della contestazione recepita nella sentenza di condanna

  • art. 23 c.p. pen.

    Usato per individuare la pena massima (ventiquattro anni) quando la normativa speciale non la indica espressamente; tale individuazione influisce sul computo dei termini cautelari ai sensi dell'art. 303 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite sent. n. 26350/2002 e Sez. 3 n. 7931/2015

    Precedenti richiamati che stabiliscono il principio secondo cui, ai fini della determinazione dei termini massimi di custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quando la legge non indica la pena massima va fatta applicazione dell'art. 23 c.p. pen., con conseguente individuazione di una cornice edittale più ampia

Massime di principio

  • Per il calcolo dei termini massimi di custodia cautelare occorre fare riferimento alla cornice edittale del reato come risultante dalla contestazione recepita nel procedimento (art. 278 c.p.p.) e, se la legge speciale non indica la pena massima, applicare i criteri dell'art. 23 c.p. pen.
  • L'esclusione di un'aggravante o la pena concretamente inflitta in sede di merito non sempre incide sul computo dei termini cautelari: il giudice usa la misura edittale prevista per il reato così come contestato, non la pena definitiva irrogata, salvo diversa disposizione giuridica o interpretazione consolidata
  • Nei reati previsti da norme speciali che indicano solo la pena minima, la determinazione della pena massima ai fini cautelari può avvenire per rinvio alle regole generali del codice penale (art. 23), con possibile innalzamento della cornice edittale e dei relativi termini cautelari
  • La mera qualifica giuridica di "partecipe" rispetto ad altre posizioni (es. promotore, organizzatore) non garantisce automaticamente termini cautelari più favorevoli: è necessario dimostrare che la cornice edittale applicabile al singolo imputato rientri effettivamente nei limiti previsti dalla norma di riferimento
  • In ricorso per cassazione è fondamentale contestare con precisione l'erroneo riferimento alla cornice edittale o la violazione delle norme che ne disciplinano il calcolo; la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha grande peso interpretativo in materia di calcolo dei termini cautelari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.