Cassazione Civile, Ordinanza n. 21512/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo oppositore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione forzata promossa da un istituto bancario e poi proseguita dall’avente causa, un terzo ha proposto opposizione all’esecuzione ex artt. 619 e 620 c.p.c., sostenendo di avere usucapito gli immobili pignorati; nel frattempo, il corrispettivo di una cessio voluntaria relativa agli stessi beni era stato versato alla procedura esecutiva. Il tribunale ha accolto l’opposizione. In appello, tuttavia, la corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione del terzo per asserita tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo applicabile alle opposizioni esecutive il termine dimezzato di cinque giorni dalla notificazione dell’impugnazione. Il ricorrente ha denunciato, con otto motivi, violazioni processuali e sostanziali: tra gli altri, la violazione del principio di ultrattività del rito, del giudicato interno sulla qualificazione dell’opposizione e sul petitum, della disciplina dell’opposizione ex art. 619 c.p.c., delle norme sui termini a comparire e sulla costituzione in appello, nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata. I motivi centrali hanno contestato la declaratoria di improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non subisce alcuna riduzione e resta di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione; tale principio è stato richiamato come valido per tutte le opposizioni esecutive. Di conseguenza, l’iscrizione a ruolo dell’appello non era tardiva e la corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare improcedibile l’impugnazione, dovendo invece esaminarla nel merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
norma richiamata quale base dell’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dal ricorrente
art. 620 c.p.c.
norma richiamata insieme all’art. 619 c.p.c. nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione
art. 616 c.p.c.
la corte territoriale l’aveva utilizzata per ritenere applicabile un termine dimezzato; la Cassazione ha escluso che tale riduzione operi nel caso esaminato
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 163-bis c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai termini a comparire e alla costituzione
art. 165 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di costituzione in giudizio e iscrizione a ruolo
art. 171 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle scansioni processuali
art. 347 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per la disciplina dell’appello e della costituzione dell’appellante
art. 348 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di procedibilità dell’appello
art. 359 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per il rinvio alle norme del giudizio di primo grado
art. 329 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudicato interno
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di nullità per asserita carenza di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in collegamento con il vizio motivazionale
L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3
richiamata nei motivi di ricorso in tema di sospensione dei termini processuali
art. 92 ord. giud.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 645, comma 2, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizione e costituzione
art. 3 L. n. 218/1995
richiamato nei motivi di ricorso, senza che dalla motivazione emerga un autonomo rilievo decisivo
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non subisce riduzioni: resta di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione.
- Tale regola si applica, secondo la Corte, in modo unitario alle opposizioni esecutive, sicché non è corretto dichiarare improcedibile l’impugnazione per una tardività fondata sul termine dimezzato.
- Se l’iscrizione a ruolo dell’appello avviene nel termine ordinario applicabile, la declaratoria di improcedibilità è erronea e il giudice di rinvio deve esaminare il gravame nel merito.
- Quando una questione processuale assorbente è decisa in senso favorevole al ricorrente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
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