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Sentenza

Sentenza n. 755/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, dell'ordine di lasciare ad horas la casa di residenza contenuto nel verbale del -OMISSIS- Settore Servizi Sociali del comune di Giugliano in Campania, Prt.G.-OMISSIS- - I - -OMISSIS-, dell’ordinanza comunale comune di Giugliano in Campania n.-OMISSIS-, dal contenuto allo stato non noto e della comunicazione di esecuzione del medesimo ente Prt. G. -OMISSIS- trasmesso a mezzo pec in pari data

Giustizia amministrativa202501750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di reperire ad horas una nuova abitazione e di allontanare il soggetto fragile dalla residenza, adottato in esecuzione di una risalente ordinanza comunale di cessazione dell’attività di una struttura residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (tutore di soggetto fragile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il verbale del Settore Servizi Sociali e gli atti connessi con cui il Comune, richiamando un’ordinanza del 2013, aveva imposto di reperire una nuova sistemazione per il soggetto tutelato. Ha dedotto il travisamento dei fatti, sostenendo che l’immobile non fosse una struttura residenziale o socioassistenziale abusiva, ma un’abitazione concessa in comodato gratuito e utilizzata da più persone in regime di coabitazione e mutua solidarietà, senza intermediazione dell’ente proprietario o gestore, senza erogazione di contributi pubblici e senza prestazione professionale di servizi assistenziali. Ha inoltre denunciato l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, la violazione delle garanzie partecipative della l. 241/1990, l’illegittima esecuzione, a distanza di oltre dieci anni, di un’ordinanza adottata sulla base di presupposti non più verificati, nonché la violazione della disciplina regionale campana in materia di strutture socioassistenziali e dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto alla salute. Il Comune ha sostenuto la persistente irregolarità della struttura e la necessità di trasferire il soggetto in una struttura autorizzata, anche per tutelarne la salute. Il TAR ha disposto una verificazione sulla condizione sanitaria e sui bisogni assistenziali del soggetto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha ritenuto illegittima l’attività comunale perché il Comune, nell’attuare nel 2025 l’ordinanza del 2013, non aveva verificato la persistente sussistenza dei presupposti posti a fondamento di quest’ultima. L’amministrazione non aveva svolto sopralluoghi o ulteriori accertamenti e aveva fondato l’intervento su una situazione di fatto risalente a oltre dieci anni prima, nonostante la documentazione già trasmessa dal tutore e dal medico curante indicasse un quadro diverso. Secondo il Collegio, il lungo decorso del tempo e il mutamento dei presupposti avevano fatto venir meno l’effetto precettivo dell’ordinanza, pur non essendo stata formalmente revocata. Il TAR ha inoltre escluso che fosse provato l’esercizio abusivo di servizi residenziali o socioassistenziali: la documentazione mostrava un comodato gratuito, la ripartizione delle spese tra i residenti secondo le rispettive possibilità, l’aiuto volontario e reciproco e l’assenza di intermediazione o di servizi professionali erogati dall’ente. La verificazione ha confermato che il soggetto non necessitava di cure specialistiche o di assistenza clinico-infermieristica incompatibili con la permanenza nell’abitazione e che la rete sociale, familiare e solidaristica esistente soddisfaceva i suoi bisogni, mentre l’allontanamento avrebbe potuto pregiudicarne l’equilibrio psicofisico. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre oneri di legge e delle spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Le garanzie partecipative e i principi generali dell’azione amministrativa sono stati richiamati a sostegno della censura relativa all’adozione dell’ordine senza adeguato contraddittorio con il tutore e il destinatario sostanziale.

  • L.R. Campania 11/2007

    La disciplina regionale delle strutture e dei servizi sociali è stata interpretata nel senso che l’obbligo di autorizzazione riguarda l’esercizio organizzato e professionale di servizi socioassistenziali, non una mera coabitazione solidale priva di intermediazione e di prestazioni professionali.

  • Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4

    Il regolamento è stato ritenuto applicabile alle attività residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ma non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di un accertamento attuale, a qualificare automaticamente come struttura abusiva una convivenza solidaristica.

  • art. 20 d.lgs. 62/2024

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nell’ambito della tutela dei diritti della persona, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione decisiva del giudice.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’adozione della tutela cautelare monocratica, con sospensione iniziale degli atti impugnati.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’amministrazione non può dare esecuzione, a distanza di molti anni, a un provvedimento limitativo adottato sulla base di una determinata situazione di fatto senza verificare previamente che i presupposti originari persistano ancora; il decorso del tempo e il mutamento della situazione possono privare l’atto del suo effetto precettivo, anche se non formalmente revocato.
  • L’esecuzione di un’ordinanza risalente non può fondarsi su una mera presunzione di continuità dell’irregolarità accertata in passato: l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria attuale, comprendente gli accertamenti concretamente necessari sulla situazione dell’immobile e sull’attività effettivamente svolta.
  • La mera coabitazione tra persone, sostenuta da reciproca solidarietà, dalla ripartizione delle spese e dall’aiuto gratuito di volontari, non costituisce di per sé esercizio di un servizio residenziale o socioassistenziale soggetto ad autorizzazione, in mancanza di intermediazione organizzata e di prestazioni professionali rivolte a un’utenza terza.
  • Quando la tutela della salute di una persona fragile è posta dall’amministrazione a fondamento di un ordine di trasferimento, l’adozione e il mantenimento della misura richiedono la prova attuale di uno specifico pregiudizio derivante dalla permanenza nel luogo di vita e della necessità, proporzionata, del collocamento in una struttura autorizzata.
  • Nella valutazione delle misure riguardanti persone fragili devono essere considerati non solo i bisogni clinici, ma anche la continuità dei luoghi, delle relazioni, delle routine e della rete sociale di supporto; l’allontanamento può essere illegittimo se non necessario e potenzialmente pregiudizievole per l’equilibrio psicofisico.
  • Il giudice può disporre una verificazione sulla condizione sanitaria e assistenziale della persona fragile quando il rischio per la salute costituisce uno dei presupposti dell’atto impugnato, senza che ciò comporti un sindacato sulla scelta di vita della persona, ma al fine di accertare la concretezza e l’attualità del presupposto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaInvalidità del provvedimentoIstruttoria processualeOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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