Sentenza n. 1811/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento sanzionatorio da un centro di accoglienza straordinaria di Palermo a un altro centro sito in diverso Comune e conseguente revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto dalla Prefettura ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, motivato da reiterate violazioni del regolamento del centro, nonché la successiva revoca delle misure di accoglienza, adottata dopo il rifiuto del trasferimento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio era stata redatta esclusivamente in italiano, lingua non comprensibile, e non risultava sottoscritta per ricezione. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, lamentando difetto di istruttoria, perplessità e carenza di motivazione. In particolare, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni della scelta del trasferimento e della struttura di destinazione, né avrebbe considerato la condizione di vulnerabilità derivante dai disturbi psichiatrici documentati, la necessità di proseguire le cure presso l’Ospedale Civico di Palermo e lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata stabile a Palermo. Il ricorrente ha altresì sostenuto che il trasferimento in una struttura distante circa 130 km avrebbe impedito la prosecuzione del lavoro e reso difficoltoso il percorso terapeutico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo assorbite le ulteriori censure. Quanto alla revoca dell’accoglienza, il giudice ha applicato l’interpretazione dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE fornita dalla Corte di giustizia con sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-184/24: il richiedente che rifiuta il trasferimento in altro centro, ma rimane nella struttura originaria e resta reperibile, non può essere considerato come colui che abbia abbandonato il luogo di residenza ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva. Il solo rifiuto del trasferimento, quindi, non legittima la revoca delle condizioni materiali di accoglienza quando non comporti la scomparsa o irreperibilità del richiedente. Quanto al trasferimento sanzionatorio, il TAR ha rilevato che l’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 impone una valutazione individuale, motivata e proporzionata, che tenga conto della situazione concreta del richiedente e, in particolare, delle condizioni di vulnerabilità richiamate dall’art. 17. Il ricorrente, affetto da disturbi mentali documentati, rientrava tra le persone vulnerabili. La Prefettura non aveva adeguatamente considerato né la necessità di continuità delle cure psichiatriche né la stabile attività lavorativa; inoltre, la collocazione del nuovo centro, distante circa 130 km dal luogo di lavoro, avrebbe reso concretamente impossibile proseguire l’occupazione e complesso continuare il percorso terapeutico. La misura è stata pertanto ritenuta non proporzionata e non adeguata alla fragilità del richiedente. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla permanenza dei relativi presupposti per la liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 142/2015
"Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza"
Il comma 2 consente al prefetto di disporre il trasferimento in altra struttura in caso di violazione grave o ripetuta delle regole del centro o di comportamenti gravemente violenti; il comma 2-bis impone che le misure siano individuali, proporzionate, motivate e adottate tenendo conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di vulnerabilità.
art. 17 d.lgs. 142/2015
"persone vulnerabili, quali ... le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali"
I richiedenti affetti da disturbi mentali rientrano tra le persone vulnerabili, la cui condizione deve essere specificamente considerata nell’adozione delle misure relative all’accoglienza.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono stati invocati per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in una lingua comprensibile al destinatario; la relativa censura è stata assorbita in seguito all’accoglimento del ricorso per le ragioni sostanziali.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti di trasferimento e revoca; la censura è stata assorbita dopo l’accertamento dell’illegittimità delle misure per difetto di individualizzazione e proporzionalità.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
"Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata ... tenendo conto del principio di proporzionalità"
La riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere adottata individualmente, in modo obiettivo e imparziale, con motivazione e tenendo conto della situazione personale, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e della proporzionalità della misura.
art. 21 direttiva 2013/33/UE
"gli Stati membri ... tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili"
Le autorità devono considerare la specifica situazione delle persone vulnerabili nell’attuazione delle regole sull’accoglienza.
art. 20, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2013/33/UE
"lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità"
La nozione di abbandono del luogo di residenza non comprende il rifiuto di trasferirsi in altro centro quando il richiedente rimane nella struttura originaria e non diviene irreperibile.
art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE
Le sanzioni devono essere individualizzate, proporzionate e adottate tenendo conto della situazione particolare del richiedente, con maggiore attenzione nel caso di persone vulnerabili.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
"mancata presentazione presso la struttura individuata"
La disposizione non può essere applicata automaticamente al mero rifiuto del trasferimento quando il richiedente non abbandoni la struttura originaria e resti reperibile, alla luce dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.
sentenza CGUE, Quinta Sezione, 18 dicembre 2025, causa C-184/24
Il rifiuto di conformarsi al trasferimento in altro centro, accompagnato dalla permanenza nel centro originario, non integra l’abbandono del luogo di residenza rilevante per la revoca dell’accoglienza, se non determina la scomparsa o irreperibilità del richiedente.
Massime di principio
- La revoca delle condizioni materiali di accoglienza per mancata presentazione presso una struttura individuata non può essere disposta automaticamente nei confronti del richiedente che rifiuti il trasferimento ma rimanga nella struttura originaria e resti reperibile: il mero rifiuto non equivale all’abbandono del luogo di residenza previsto dall’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE.
- Le misure sanzionatorie adottate ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 devono essere individuali, motivate e proporzionate, sulla base di una valutazione concreta della condotta e della situazione personale del richiedente.
- Nel disporre il trasferimento sanzionatorio di un richiedente protezione internazionale, l’amministrazione deve considerare specificamente le condizioni di vulnerabilità, incluse le patologie o i disturbi mentali, nonché le esigenze di continuità terapeutica.
- La scelta della struttura di destinazione deve essere motivata e verificata anche sotto il profilo della proporzionalità concreta: una collocazione che renda impossibile la prosecuzione di cure necessarie o di un rapporto di lavoro stabile può risultare illegittima se tali circostanze non sono adeguatamente ponderate.
- La particolare situazione delle persone vulnerabili impone un livello più intenso di considerazione e motivazione nell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, in conformità agli artt. 20 e 21 della direttiva 2013/33/UE.
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