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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2640/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2, lett. c C.d.S.). Il ricorrente contestava l'affidabilità del test etilometrico, deducendo la violazione degli artt. 186 C.d.S., 192 e 533 c.p.p., degli artt. 24 e 27 Cost. e l'invalidità del rilevamento alcolimetrico per mancata prova della periodica taratura/omologazione dello strumento. Sosteneva inoltre che la scelta del rito abbreviato non poteva essere intesa come tacita accettazione delle risultanze etilometriche, soprattutto alla luce di un successivo mutamento di indirizzo giurisprudenziale che avrebbe spostato sull'imputato l'onere di allegare vizi dello strumento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata attribuisca all'imputato l'onere di allegazione in ordine al cattivo funzionamento dell'etilometro e che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia mai eccepito né in fase di accertamento né nel giudizio di merito la mancata taratura/omologazione dello strumento né richiesto l'acquisizione dei relativi documenti. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito (condanna a 3 mesi di arresto, ammenda, sospensione patente) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Disciplina il reato di guida in stato d'ebbrezza; la misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro è elemento di prova rilevante ai fini della fattispecie.

  • art. 379 D.P.R. n. 485/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.)

    Prevede omologazione e verifiche periodiche sugli etilometri; la Corte osserva però che i dati di omologazione/taratura non hanno di per sé valore probatorio immediato sulla condizione di ebbrezza dell'imputato e la relativa verifica processuale è sollecitabile dall'imputato mediante specifica allegazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Riguarda la valutazione delle prove e l'onere della prova; la Corte nota che i principi di valutazione della prova restano invariati, ma non impongono all'accusa di produrre d'ufficio i documenti di taratura salvo concreta eccezione dell'imputato.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma processuale collegata alla decisione e alla motivazione; richiamata nella prospettazione delle censure sul giudizio di merito e sulla valutazione delle prove.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori anche dopo l'ammissione al rito abbreviato; la Corte osserva che tale potere esiste ma che la difesa può e deve comunque sollecitarne l'esercizio mediante specifiche eccezioni o richieste istruttorie.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la sentenza ritiene che tale diritto non sia stato violato perché la difesa non ha formulato specifiche eccezioni sul funzionamento dello strumento.

  • art. 27 Cost.

    Principi in materia di responsabilità penale e sanzioni; richiamato genericamente nella doglianza costituzionale ma non ritenuto violato.

Massime di principio

  • In procedimenti per guida in stato d'ebbrezza, la mera esistenza dell'obbligo normativo di omologazione e taratura dell'etilometro non obbliga automaticamente l'accusa a produrre in sede processuale i documenti di verifica: è l'imputato che deve allegare, con specificità, vizi o mancati controlli per contestare la validità della prova etilometrica.
  • La richiesta del rito abbreviato non equivale automaticamente a una rinuncia al diritto di contestare singole prove; tuttavia, se la difesa non solleva in concreto eccezioni sul funzionamento dello strumento né chiede acquisizione di documenti, la mancata contestazione può essere valutata come accettazione implicita delle risultanze.
  • Gli atti di omologazione e i libretti metrologici hanno rilievo probatorio solo quando la difesa produce elementi concreti volti a dimostrare l'assenza, l'inattualità o l'inidoneità dei controlli: la generica doglianza di inattendibilità del test è inadeguata.
  • Il giudice dispone, anche nel rito abbreviato, di poteri istruttori (art. 441 c.p.p.) che possono essere attivati per chiarire profili probatori; tuttavia l'esercizio di tali poteri di norma interviene su sollecitazione delle parti o a fronte di specifiche eccezioni rilevanti e adeguatamente motivate.
  • Se il primo test etilometrico è nettamente positivo e sussistono segni clinici (alito vinoso, linguaggio, comportamento), la condanna è probabile salvo che la difesa non formuli contestazioni documentate e puntuali sul metodo e sullo strumento utilizzato.

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