Corte di giustizia, Sentenza C-322/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2024. — ED contro Ministero dell’Istruzione e del Merito e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza di una discriminazione. — Causa C-322/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Tribunale di Lecce, ha confermato che la disciplina italiana sul riconoscimento dell’anzianità dei docenti immessi in ruolo dopo una lunga serie di contratti a termine viola la clausola 4 dell’accordo quadro. Il meccanismo che consente il recupero del terzo non computato solo dopo molti anni e soltanto ai fini economici non elimina la disparità iniziale. La Corte ribadisce che la comparazione va fatta al momento dell’immissione in ruolo e che il recupero successivo non costituisce una ragione oggettiva.
Riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato immessi in ruolo: compatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro di un computo limitato ai due terzi, anche se il terzo residuo è recuperabile successivamente ai soli fini economici.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina nazionale che, nel calcolo dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo di un docente assunto originariamente a termine, riconosce integralmente solo i primi quattro anni, computa i successivi per due terzi e rinvia il restante terzo a un possibile recupero futuro ai soli fini economici; e se, per valutare la discriminazione, debba considerarsi solo l’anzianità riconosciuta al momento della nomina oppure l’intero sistema normativo, compreso il recupero successivo.
Principio di diritto
La clausola 4 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti a tempo determinato, anche se il terzo residuo può essere recuperato in seguito ai soli fini economici. Ai fini della verifica della discriminazione rileva la situazione esistente al momento della nomina, mentre un recupero futuro, incerto e parziale, non può eliminare né giustificare la disparità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 3
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4
- Decreto legislativo n. 297/1994, articolo 485
- Decreto legislativo n. 297/1994, articolo 489
- Legge n. 124/1999, articolo 11, comma 14
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, articolo 4, comma 3
Riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a termine immessi in ruolo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in materia di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico pubblico. La Corte è chiamata a verificare se la disciplina italiana sul calcolo dell’anzianità dei docenti assunti a tempo indeterminato dopo periodi svolti con contratti a termine sia compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Fatti e procedimento principale
ED ha lavorato come docente nella scuola secondaria superiore con una serie di contratti a tempo determinato dal 1996/1997 al 1998/1999, dal 2000/2001 al 2009/2010 e dal 2011/2012 al 2014/2015. Al momento della nomina in ruolo, con decorrenza 1o settembre 2015, gli è stata riconosciuta un’anzianità di 10 anni, 5 mesi e 10 giorni.
Ritenendo che il calcolo fosse discriminatorio, ED ha chiesto il riconoscimento di 10 anni, 10 mesi e 17 giorni. Il giudice nazionale osserva che:
- il servizio non di ruolo è riconosciuto come anno intero solo se dura almeno 180 giorni o si svolge dal 1o febbraio fino al termine degli scrutini finali;
- oltre i primi quattro anni, il servizio è computato solo per due terzi ai fini giuridici ed economici;
- il terzo residuo può essere recuperato successivamente ai soli fini economici al raggiungimento di determinate anzianità di servizio.
Il giudice del rinvio dubita che questo meccanismo, considerato nel suo complesso, sia compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la clausola 3 dell’accordo quadro, sulla definizione di lavoratore a tempo determinato e di lavoratore comparabile a tempo indeterminato;
- la clausola 4, punti 1 e 4, sul divieto di trattamento meno favorevole e sulla parità dei criteri di anzianità;
- l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994;
- l’articolo 489 del medesimo decreto;
- l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999;
- l’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunale di Lecce chiede, in sostanza:
- se la clausola 4 osti a una disciplina nazionale che limita al due terzi il computo del servizio pre-ruolo oltre i quattro anni, pur prevedendo un recupero successivo del terzo residuo ai soli fini economici;
- se, per valutare la discriminazione, occorra considerare soltanto l’anzianità riconosciuta al momento dell’immissione in ruolo oppure anche le norme che consentono un recupero futuro dell’anzianità non computata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la clausola 4 dell’accordo quadro ha effetto diretto e vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive. Essa precisa inoltre che le regole sul riconoscimento dell’anzianità ai fini dell’inquadramento retributivo rientrano nelle "condizioni di impiego".
Richiamando la sentenza Ministero dell’Istruzione e INPS del 30 novembre 2023, la Corte osserva che la normativa italiana crea una differenza di trattamento tra:
- docenti assunti a tempo indeterminato mediante concorso, ai quali l’anzianità è riconosciuta integralmente;
- docenti immessi in ruolo dopo contratti a termine, per i quali alcuni periodi non sono computati e altri sono computati solo in misura parziale.
La Corte sottolinea che il meccanismo di recupero previsto dall’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988:
- opera solo dopo un lungo periodo di servizio;
- è subordinato al fatto che il docente sia ancora in servizio;
- produce effetti soltanto economici e quindi limitati.
Perciò, tale meccanismo non elimina la disparità subita al momento della nomina in ruolo e può solo compensarla parzialmente. Inoltre, la valutazione della discriminazione va compiuta in modo oggettivo con riferimento agli elementi esistenti quando la differenza viene fatta valere, senza considerare eventi futuri incerti.
Infine, la Corte esamina la possibilità che il recupero successivo costituisca una giustificazione oggettiva. La risposta è negativa, poiché il meccanismo di recupero fa già parte del sistema che determina la disparità di trattamento e non può essere invocato per giustificarla.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la clausola 4 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che, nel calcolo dell’anzianità di servizio al momento della nomina in ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni con contratti a tempo determinato, anche se il terzo residuo è recuperabile successivamente ai soli fini economici.
Principi affermati
- La verifica della discriminazione tra termine e tempo indeterminato va effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il lavoratore invoca il proprio diritto.
- Un recupero futuro, incerto e parziale dell’anzianità non basta a neutralizzare una disparità iniziale.
- Se la disciplina nazionale produce una riduzione del computo dell’anzianità per i lavoratori a termine rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, essa viola la clausola 4 salvo una vera ragione oggettiva, che non può coincidere con il medesimo meccanismo discriminatorio.
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