Sentenza n. 306/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.24 del 19 gennaio 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 24 del 19 gennaio 2024 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al docente la somma di 1.500 euro, riferita agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, chiedendo l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto, ma ha successivamente riferito di essersi attivato per l'adempimento, senza che fosse intervenuta l'integrale ottemperanza al momento della decisione.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente 1.500 euro, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione soccombente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorrente ha richiamato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma mediante la carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Massime di principio
- Il giudicato civile contenente una condanna della pubblica amministrazione a una prestazione determinata può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'Amministrazione non vi dia spontanea esecuzione.
- L'accertata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine per l'adempimento e di nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non può considerarsi adempiente per il solo fatto di avere riferito di essersi attivata: occorre l'effettiva esecuzione della prestazione imposta dal giudicato.
- L'esecuzione della condanna pecuniaria derivante dal giudicato comprende anche gli interessi o la rivalutazione riconosciuti dal titolo, secondo i criteri e dalla decorrenza stabiliti dalla pronuncia esecutiva.
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