Ordinanza n. 246/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di riesame presentata dal ricorrente ed è stato confermato il diniego al trasferimento del ricorrente presso la provincia di Palermo sulla base del parere contrario del Questore di Palermo del -OMISSIS-; - del menzionato parere del Questore di Palermo del -OMISSIS-, reso in esito alla richiesta di riesame; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché con conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riesame e conferma del diniego al trasferimento per incompatibilità ambientale, connessi al parere contrario del Questore di Palermo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di trasferimento presso la provincia di Palermo, fondato su ragioni di incompatibilità ambientale e sul parere contrario del Questore di Palermo. Ha dedotto, in particolare, l'insussistenza o il venir meno della situazione ostativa, anche perché lo zio acquisito cui erano riferiti i collegamenti familiari era deceduto; l'assenza di rapporti con il relativo nucleo familiare; la rinuncia all'eredità da parte della zia; la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990; la disparità di trattamento rispetto a dipendenti aventi rapporti di frequentazione con soggetti pregiudicati ma privi di vincoli di parentela o affinità; nonché la rilevanza di una nota sindacale recante l'aggiornamento dei lavori di un gruppo di lavoro sulle incompatibilità ambientali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nella valutazione delle situazioni potenzialmente idonee a determinare incompatibilità ambientale o disservizi e che, allo stato degli atti, tale potere sia stato correttamente esercitato. Il decesso dello zio acquisito non è stato considerato sufficiente a eliminare la situazione di incompatibilità, poiché anche il fratello dello stesso risultava gravato da precedenti penali connessi alla criminalità organizzata. Le mere dichiarazioni del ricorrente sull'assenza di rapporti con il nucleo familiare e la rinuncia all'eredità da parte della zia non sono state ritenute idonee a dimostrare la recisione dei legami familiari, potendo la rinuncia dipendere da ragioni economiche. Non è stata ravvisata la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché la partecipazione è assicurata dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall'esame delle controdeduzioni, senza obbligo di confutare singolarmente ogni osservazione. La disparità di trattamento è stata ritenuta meramente asserita e comunque non comparabile, date le differenti posizioni. La nota sindacale successiva non è stata considerata dirimente, perché riferita a criteri non ancora recepiti in atti ufficiali e comunque inidonea a incidere sulla validità dell'atto secondo il principio tempus regit actum. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto l'istanza per la sua mancanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è assicurata dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall'esame delle controdeduzioni, senza che l'amministrazione debba confutare singolarmente e specificamente ogni osservazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle disposizioni del GDPR richiamate nel provvedimento, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione delle domande di trasferimento a domanda del personale della Polizia di Stato, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione delle situazioni potenzialmente idonee a determinare incompatibilità ambientale o disservizi; il sindacato cautelare verifica, in particolare, la plausibilità dell'esercizio corretto di tale potere alla luce degli elementi disponibili.
- Il decesso del familiare o affine dal quale derivava una situazione di possibile incompatibilità ambientale non determina necessariamente il venir meno dell'incompatibilità quando permangano collegamenti con il relativo nucleo familiare e altri suoi componenti risultino gravati da precedenti penali connessi alla criminalità organizzata.
- La mera allegazione dell'assenza di rapporti con un nucleo familiare e la rinuncia all'eredità da parte di un congiunto non dimostrano, di per sé, la recisione dei legami familiari rilevanti ai fini della valutazione dell'incompatibilità ambientale.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone all'amministrazione una confutazione analitica e singola di ogni osservazione dell'interessato, essendo sufficiente che siano comunicati i motivi ostativi e che le controdeduzioni siano esaminate.
- Criteri elaborati da gruppi di lavoro o prospettati in note sindacali, se non ancora recepiti in atti ufficiali dell'amministrazione, non incidono sulla validità del provvedimento già adottato; eventuali criteri successivi e innovativi sono inidonei a operare retroattivamente in applicazione del principio tempus regit actum.
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