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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 487/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio della somma di € 240.000,00. La difesa aveva dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato contestato (ricettazione), lamentando in termini generici l'insufficienza della motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il motivo proposto (vizio di motivazione) non è consentito contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 325, comma 1 (che ammette il ricorso in cassazione solo per violazione di legge). La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale di Rimini avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus, la pertinenzialità del denaro al reato e le esigenze probatorie. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare € 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Predisposizione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione quando esso sia formulato in relazione a motivi non consentiti; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso basato su vizio di motivazione.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che avverso ordinanze del Tribunale adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per violazione di legge e non per vizio di motivazione; principio centrale per il rigetto dell'impugnazione.

  • artt. 322-bis e 324, cod. proc. pen.

    Norme procedurali che regolano le ordinanze in materia di perquisizione e sequestro probatorio; richiamate per definire l'ambito dell'impugnabilità in Cassazione.

  • art. 610, co. 5 e art. 611, co. 1-bis e ss., cod. proc. pen.

    Prevedono la possibilità di trattazione in camera di consiglio e i termini per la richiesta di trattazione orale; richiamate per motivare la trattazione del ricorso senza presenza delle parti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per fissare la sanzione di € 3.000.

  • giurisprudenza: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo, Rv. 285608 - 01)

    Orientamento richiamato che chiarisce come il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio sia ammesso solo per violazione di legge e che solo vizi motivazionali estremi (che rendano la motivazione del tutto inesistente) possano essere rilevanti.

Massime di principio

  • Contro ordinanze del Tribunale adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 il ricorso per cassazione è ammesso in linea di principio solo per violazione di legge: evitare ricorsi fondati esclusivamente su vizio di motivazione.
  • Se si intende impugnare la motivazione è necessario dimostrare un vizio di legge o un difetto motivazionale così radicale da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento totalmente assente o incomprensibile.
  • Nei casi di sequestro di somme ingenti, per contestare la pertinenzialità e il fumus è utile proporre censure circostanziate (fatti e prove specifiche) che configurino un errore in iudicando o in procedendo riconducibile a violazione di norme, non generiche contestazioni.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai motivi consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro probatorio, valutare attentamente la tipologia di motivi ammessi e, se possibile, trasformare le censure fattuali in puntuali questioni di diritto o riferimenti a inesatte applicazioni di norme procedurali.

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