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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 32528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, per avere il giudice omesso di valutare un disconoscimento specifico delle copie delle relate prodotto con le memorie dopo il deposito; (2) violazione dell'art. 140 c.p.c., per la mancata prova dell'invio delle raccomandate informative e dell'effettivo deposito presso la Casa comunale, con la tesi che alcune notifiche non sarebbero state materialmente consegnate; (3) omissione di esame della prescrizione (art. 360 c.p.c., n.5), sostenendo che il credito si era già prescritta alla data di notifica delle intimazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il disconoscimento fosse generico e non conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 2719 c.c. (deve indicare chiaramente il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per tentativo di riequivalutazione del merito e perché la questione della mancata raccomandata informativa non era stata sollevata nel primo grado, essendo quindi nuova in appello; i giudici di merito avevano inoltre accertato la presenza di attestazioni di deposito e consegna. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato l'assenza della puntuale allegazione dell'eccezione nei termini e atti richiesti e che la questione era stata formulata diversamente in appello, con conseguente inammissibilità o carenza di prova a sostegno della prescrizione. Pertanto il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2719

    Il disconoscimento di copie richiede dichiarazione specifica e tempestiva che indichi il documento contestato e le differenze rispetto all'originale; il disconoscimento generico è inefficace.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22

    Norma di riferimento per questioni probatorie nel processo tributario richiamata nel motivo relativo al disconoscimento documentale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 24, 57

    Determinano l'oggetto del processo tributario e i limiti delle impugnazioni: le doglianze devono essere comprese nel ricorso introduttivo; l'introduzione di nuove cause petendi in appello è generalmente inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Riferito dal ricorrente per vizio di notifica; la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse stata chiaramente proposta nei gradi di merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 214 e 215

    Procedure richieste in caso di disconoscimento formale delle scritture: il disconoscimento impone l'assunzione di prove specifiche e la produzione dell'originale secondo le modalità previste.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (lett. nn. 3,4,5)

    Materiale normativo invocato per i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame) ma la Corte ha ritenuto alcune deduzioni come riesame del merito o inammissibili.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Norma sulla procedura notificatoria degli atti tributari invocata: la Corte ha ritenuto legittima la procedura di notifica posto che dagli atti risultavano attestazioni di deposito e, in alcuni casi, consegna al destinatario.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Richiesto dalla Corte per l'indicazione degli atti processuali a cui si riferiscono le censure; il ricorrente non ha adeguatamente indicato l'atto dove la questione era stata dedotta in precedenza.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiesta la statuizione sui presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti indicati.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di copie fotostatiche o di documenti prodotti in giudizio deve essere specifico, esplicito e tempestivo: occorre indicare quale documento si contesta e in cosa differisce dall'originale, altrimenti il disconoscimento è inefficace.
  • In materia tributaria il giudicato di merito non è rivedibile in Cassazione con una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti; le doglianze devono fondarsi su un'errata applicazione di norme dimostrabile senza riesaminare il compendio probatorio.
  • Non è ammesso introdurre in appello questioni nuove che non siano state dedotte nel primo grado (nuova causa petendi); eccezioni quali mancato invio di una raccomandata informativa devono essere prospettate tempestivamente nel ricorso introduttivo se si vuole che siano esaminate.
  • L'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria va sollevata con precisione e sostenuta con riferimento agli atti e alle date rilevanti già nelle memorie o atti di primo grado; la mancata puntuale allegazione può comportare inammissibilità o mancata accoglienza.
  • Il giudice può accertare la conformità delle copie agli originali anche tramite elementi 'aliunde', ma l'onere del disconoscimento rimane sulla parte che intende contestare; la prova documentale e le attestazioni di deposito/avviso sono decisive per la legittimità della notifica.

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