Sentenza n. 2156/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 13.2.2025, con cui è stato rigettato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso, rilevando la mancata produzione dell’asseverazione attestante il requisito economico del datore di lavoro. Ha dedotto, anzitutto, che la capacità economica risultava comunque dimostrata in concreto dall’effettiva instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro per diversi mesi, documentata mediante buste paga ed estratto contributivo. Ha inoltre sostenuto che l’obbligo di asseverazione, introdotto dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022, non fosse applicabile alla domanda presentata anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge; per tali domande, l’asseverazione avrebbe dovuto essere prodotta soltanto al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, momento non verificatosi per problemi organizzativi della Prefettura, nonostante la tempestiva richiesta di appuntamento. Sono stati dedotti anche la mancata considerazione della buona fede e della diligenza del lavoratore e del datore di lavoro, il legittimo affidamento maturato in ragione dell’ingresso in Italia e dell’effettivo rapporto lavorativo, nonché la necessità di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto applicabile l’art. 44, comma 3, del d.l. n. 73/2022, poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge: l’asseverazione avrebbe dovuto essere prodotta esclusivamente in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale sottoscrizione non si era verificata per ragioni organizzative imputabili alla Prefettura, mentre il datore di lavoro aveva tempestivamente richiesto un appuntamento. Il giudice ha inoltre valorizzato l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, ritenendo tale circostanza rilevante ai fini della verifica della capacità economica del datore. La Prefettura, invece, si era limitata a rilevare l’assenza dell’asseverazione, senza svolgere ulteriori accertamenti, anche mediante consultazione delle banche dati, e senza considerare complessivamente gli elementi indicati dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020. In particolare, l’utile d’impresa non può costituire l’unico parametro di valutazione, dovendosi considerare, alternativamente o congiuntamente secondo il caso, anche il fatturato, il numero dei dipendenti, il tipo di attività e la regolarità contributiva. La motivazione depositata dalla Prefettura nel giudizio non è stata ritenuta idonea, trattandosi di motivazione postuma e comunque fondata soltanto sull’utile d’impresa. Il TAR ha infine disposto che la Prefettura proceda a una nuova convocazione e rivaluti la posizione, considerando anche la cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione e i principi di buona fede e affidamento. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
La disposizione disciplina la prova del requisito economico del datore di lavoro mediante asseverazione e, per le domande già presentate prima della sua entrata in vigore, prevede che l’asseverazione sia prodotta esclusivamente al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022
Trova applicazione alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge; l’asseverazione non costituisce documento da allegare necessariamente alla domanda, ma deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
fatturato superiore a 30.000,00 euro
Ai fini della valutazione della capacità economica del datore di lavoro non rileva soltanto l’utile d’impresa, ma possono essere considerati anche il fatturato, il numero dei dipendenti, il tipo di attività, la regolarità contributiva e ulteriori elementi pertinenti.
art. 1 l. n. 12/1979
Individua i professionisti abilitati alla compilazione dell’asseverazione relativa alla sussistenza dei requisiti del datore di lavoro.
Massime di principio
- Per le domande di nulla osta al lavoro subordinato presentate prima dell’entrata in vigore dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, l’asseverazione prevista da tale disposizione deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e non costituisce requisito documentale necessariamente allegato alla domanda originaria.
- Quando il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato dopo l’ingresso dello straniero, tale circostanza costituisce un elemento rilevante per la verifica concreta della capacità economica del datore di lavoro e non può essere ignorata dall’amministrazione nella valutazione della posizione.
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere complessiva e non può fondarsi esclusivamente sull’utile d’impresa, dovendo considerare, secondo le pertinenti circostanze, anche fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività, regolarità contributiva e altri elementi istruttori.
- La pubblica amministrazione non può sostituire in giudizio la motivazione carente del provvedimento impugnato mediante valutazioni formulate per la prima volta negli atti difensivi; inoltre, la motivazione non può limitarsi a un solo parametro quando la disciplina impone una valutazione più ampia.
- Nella riedizione del potere relativa alla posizione di uno straniero il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l’ingresso in Italia, l’amministrazione deve valutare anche la possibilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenendo conto della buona fede e dell’affidamento maturato in conseguenza dell’effettiva attività lavorativa e del ritardo amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →