Cassazione Civile, Ordinanza n. 13412/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, conseguente all’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, notificato nei confronti di una società cessata e dei suoi ex soci. Il contribuente aveva contestato la cartella deducendo, in sostanza, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al debito tributario societario e la non debenza delle somme richieste a seguito della vicenda estintiva della società. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le doglianze riproponessero questioni già decise nel giudizio sull’avviso di accertamento. In appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame del contribuente rilevando d’ufficio la nullità dell’avviso presupposto, sul presupposto che fosse stato notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice d’appello avrebbe deciso su una questione non dedotta nel ricorso introduttivo e comunque estranea all’oggetto della controversia, che riguardava solo vizi propri della cartella; (2) violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’accertamento nei confronti della società estinta e la notifica agli ex soci fossero legittimi per effetto del fenomeno successorio conseguente all’estinzione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che i soci sarebbero successori della società ai fini dell’accertamento del debito tributario, mentre l’eventuale responsabilità personale e la limitazione al percepito in liquidazione riguarderebbero solo la riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri quando il contribuente abbia già conosciuto e impugnato l’atto impositivo presupposto. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse commesso ultrapetizione rilevando d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento presupposto, questione non dedotta nel giudizio sulla cartella e comunque estranea al thema decidendum. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
"Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso"
La norma viene richiamata per evidenziare che, a seguito del rigetto del ricorso in primo grado, l’Amministrazione può procedere alla riscossione frazionata e all’emissione della cartella nei limiti previsti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare su domande o questioni non devolute dalle parti; la rilevazione officiosa di un vizio dell’atto presupposto, estraneo al ricorso sulla cartella, integra ultrapetizione.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato insieme agli artt. 24 e 57 per sostenere che i motivi del ricorso tributario devono essere specificamente dedotti e delimitano il thema decidendum.
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
È evocato per sottolineare la necessità della specifica deduzione dei motivi nel giudizio tributario e i limiti di ampliamento della controversia.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per ribadire il divieto di introdurre in appello domande o eccezioni nuove nel processo tributario.
art. 2495 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’estinzione della società determina un fenomeno successorio in capo ai soci ai fini dell’accertamento e della riscossione.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato per affermare la possibile responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti tributari della società estinta, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi che denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo subordinato con cui si denuncia omesso esame di un fatto decisivo.
art. 39, comma 2, c.p.c.
È richiamato per escludere la continenza tra il giudizio sulla cartella e quello sull’avviso di accertamento, essendo diversi causa petendi e thema decidendum.
art. 363, comma 3, c.p.c.
È menzionato nel richiamo alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite resa nell’interesse della legge.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 Cost.
Sono richiamati solo in via di antecedente giurisprudenziale per indicare che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 erano state dichiarate manifestamente infondate.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU nel precedente delle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
È menzionato solo nel richiamo al precedente delle Sezioni Unite sulla legittimità della norma che esclude l’impugnazione del ruolo.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
È menzionato solo nel richiamo al precedente delle Sezioni Unite sulla legittimità della norma che esclude l’impugnazione del ruolo.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146
È richiamato come disposizione che esclude l’impugnazione del ruolo; la Corte ne fa menzione nel quadro dei precedenti, ma non fonda su di essa la decisione.
art. 1, comma 1, l. 17 dicembre 2021 n. 215
È richiamato come norma di conversione che ha integrato l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri quando il contribuente abbia già conosciuto l’atto impositivo presupposto e lo abbia autonomamente impugnato; non è consentito riproporre contro la cartella censure di merito riferite all’avviso di accertamento a monte.
- Tra il giudizio di impugnazione della cartella e quello relativo all’avviso di accertamento presupposto non sussiste un rapporto di continenza, perché i due giudizi hanno diversa causa petendi e diverso thema decidendum.
- La deduzione di vizi dell’atto presupposto non devoluti dalle parti non può essere introdotta o rilevata d’ufficio dal giudice nel giudizio sulla cartella, poiché ciò determina ultrapetizione.
- Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella per mancata deduzione di vizi propri è questione preliminare rispetto all’esame del merito.
- L’estinzione della società e il possibile fenomeno successorio in capo ai soci non consentono, di per sé, di trasformare il giudizio sulla cartella in un giudizio sull’an dell’accertamento tributario presupposto quando tale atto sia già oggetto di autonomo contenzioso.
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