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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2394/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere applicata per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), per vari reati-scopo di detenzione e spaccio e per tentata estorsione aggravata con metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.). Lamenta: 1) carenza e omissione di motivazione circa l'elemento organizzativo e la sussistenza dell'associazione (assenza di esclusiva, di cassa comune, di struttura organizzativa, numero ristretto di soggetti, episodicità dell'attività, mancata riqualificazione come lieve entità); 2) mancanza di prova della minaccia, assenza del metodo mafioso e della finalità di agevolazione della cosca nell'ipotesi di estorsione; 3) carenza nella valutazione delle esigenze cautelari, considerato il lungo intervallo senza addebiti e la richiesta degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'art. 74 DPR 309/1990 richiede un'organizzazione che consenta il programma criminoso ma tale organizzazione può essere anche rudimentale; le intercettazioni e gli elementi indiziari (conti dei ricavi, rapporti stabili con Tommaselli, incarico di recupero crediti, dichiarazioni sull'approvvigionamento) sono stati valutati nel loro complesso e considerati sufficienti per la gravità indiziaria dell'associazione; non è necessario esclusiva o cassa comune; b) la condotta estorsiva ha avuto una carica intimidatoria oggettiva e ha agevolato la finalità di sostegno a detenuti della cosca, sicché la qualificazione con metodo mafioso è fondata anche senza prova di appartenenza degli autori alla consorteria; c) le esigenze cautelari sono adeguatamente motivate: rilevato concreto pericolo di recidiva, precedenti specifici e insufficienza degli arresti domiciliari con controllo elettronico a recidere i rapporti con il contesto criminale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Delimita il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiedendo un accordo stabile finalizzato alla commissione di più reati e l'esistenza di una organizzazione. La Corte precisa che l'organizzazione non deve essere necessariamente complessa: possono essere sufficienti strutture rudimentali, rapporti fiduciari stabili, ripetute forniture e mezzi predisposti per la commercializzazione della droga.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Prevede l'aggravante 'metodo mafioso' e l'agevolazione delle attività delle consorterie. La sentenza conferma che il metodo mafioso può essere ravvisato anche se gli autori non sono formalmente parte della cosca e che la finalità di agevolazione può ricomprendere il sostentamento di affiliati detenuti o loro familiari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato in rapporto alla presunzione utilizzata dal giudice del riesame: la Corte nota che, oltre a eventuali presunzioni, il provvedimento ha fornito motivazione concreta sulle esigenze cautelari (rischio di recidiva, precedenti, propositi di vendetta).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso in Cassazione: la sentenza applica l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per la configurabilità dell'associazione per spaccio ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 non è richiesta una struttura complessa: rapporti commerciali stabili, pluralità e frequenza delle forniture, compiti fiduciari (es. recupero crediti) e conversazioni che evidenzino attività continuativa possono costituire indizi sufficienti di organizzazione.
  • L'assenza di esclusiva nelle forniture, di una 'cassa comune' o di un ampio numero di partecipanti non esclude automaticamente la sussistenza dell'associazione: la valutazione è concreta e prende in considerazione la stabilità e la funzionalità del rapporto criminoso.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso non è necessario che gli autori appartengano formalmente alla consorteria o che la cosca sia provata nei dettagli: è sufficiente che la condotta abbia una carica intimidatoria oggettiva e sia funzionale al sostegno/agevolazione di affiliati o del contesto mafioso.
  • La reazione della vittima (ad esempio la denuncia) non annulla automaticamente l'intimidazione: rileva l'effetto intimidatorio oggettivo e la percezione del destinatario al momento della condotta, non l'eventuale reazione successiva.
  • In tema di misure cautelari, il giudice deve motivare concretamente il pericolo di reiterazione e l'insufficienza di misure meno afflittive (es. domiciliari con controllo elettronico); la mera mancanza di addebiti in un arco temporale non impedisce di ritenere il rischio se sussistono elementi oggettivi contrari.
  • In Cassazione i censure sulla valutazione di fatto sono in larga parte precluse: la Suprema Corte verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione dei principi di diritto, non effettua nuovo esame probatorio.

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