Cassazione Penale, Ordinanza n. 30292/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per due reati tributari e rideterminato la pena complessiva in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento di pena applicato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, contestando quindi la misura del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva rispetto ai fatti accertati. La Corte d'appello aveva anche dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3, mentre aveva confermato la condanna per la distruzione o occultamento delle scritture contabili e per l'omessa dichiarazione IVA, entrambe poste in essere quale legale rappresentante della società e con finalità evasiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la determinazione della pena appartenga al giudice di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente il trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena era stata fissata al minimo edittale, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, e che l'aumento di quattro mesi per la continuazione era proporzionato all'entità dell'imposta evasa, pari a euro 272.231,00. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione tra i reati contestati
art. 10 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice relativa alla distruzione o occultamento di documenti contabili obbligatori al fine di evadere imposte
art. 5 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di illogicità o errori di diritto.
- Quando la pena sia stata già applicata al minimo edittale e ulteriormente mitigata per le attenuanti generiche, un aumento per continuazione può essere ritenuto proporzionato in relazione all'entità del danno o dell'imposta evasa.
- Il ricorso che censuri soltanto la misura della pena senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico della motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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