Ordinanza n. 1978/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7073/2025, sezione IV, depositata in data 30.10.2025, a definizione del ricorso indicato in epigrafe;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 7073/2025, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressata)
Prevale il privato
La controversia
La società controinteressata ha chiesto la correzione della sentenza che aveva respinto il ricorso principale e liquidato in suo favore, oltre che in favore di Trenitalia S.p.A., le spese di lite in complessivi euro 3.000,00 ciascuna. L’istanza ha evidenziato che la sentenza non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante tale dichiarazione fosse stata formulata nella memoria del 4 ottobre 2025 e nelle repliche del 9 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’omessa distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione. Ha ordinato alla Segreteria di annotare in calce alla sentenza la precisazione secondo cui le spese liquidate in favore della società controinteressata devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa dichiarazione risulti dagli atti processuali, è stata qualificata come mero errore materiale correggibile.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione a cura della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L’omessa disposizione della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce un mero errore materiale correggibile quando la dichiarazione di antistatarietà risulti espressamente dagli atti processuali.
- La correzione dell’errore materiale può essere disposta mediante annotazione in calce alla sentenza, con indicazione testuale dell’integrazione da apportare al dispositivo e successivi adempimenti della Segreteria.
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