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Sentenza

Sentenza n. 16423/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento ​​​del decreto emesso dalla Questura di Roma del 07.01.2026 e notificato al ricorrente in data 16.01.2026 con il quale ha respinto l’istanza proposta dal ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di arma per uso sportivo, e di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.​

Giustizia amministrativa202603479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Roma del 7 gennaio 2026 di rinnovo della licenza di porto di arma per uso sportivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo, motivato con la presenza di precedenti di polizia e condanne, in particolare una condanna irrevocabile del 2007 per tentato furto commesso nel 2004, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S. La Questura ha inoltre riferito di una notizia di reato del 2020 per violenza privata e minaccia e di un procedimento penale pendente per il reato di molestia o disturbo alle persone, relativo a fatti del 15 e 17 ottobre 2023. Il ricorrente ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione e la falsa applicazione delle norme del T.U.L.P.S., rilevando anche che la condanna e i precedenti risalivano a epoca anteriore al precedente rilascio/rinnovo del titolo e che, nel frattempo, era stato assolto con formula piena dal procedimento per il reato di cui all’art. 660 c.p. In fase cautelare il TAR aveva ritenuto le censure assistite da fumus e disposto il riesame della posizione.

La decisione

Dopo l’ordinanza cautelare di riesame, la Questura ha rinnovato la licenza il 23 giugno 2026, adottando una nuova e autonoma valutazione della posizione del ricorrente, ritenuta da quest’ultimo pienamente satisfattiva; la stessa Amministrazione ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sui motivi di annullamento. Ha ritenuto che il rinnovo disposto a seguito del remand cautelare abbia creato un nuovo assetto del rapporto amministrativo e soddisfatto integralmente la pretesa azionata. Spese compensate, in considerazione della complessità della situazione.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di un remand disposto in sede cautelare, l’amministrazione svolge una nuova valutazione autonoma e adotta un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente, si determina un nuovo assetto del rapporto amministrativo e il giudizio sul precedente atto impugnato si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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