Sentenza n. 2646/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via pec in data 6.06.2025 al Comune di S. Cipriano di Aversa e, per l'effetto, per l'accertamento del pieno diritto dei ricorrenti ad ottenere copia integrale della documentazione richiesta nella suddetta istanza di accesso agli atti, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al rilascio della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 6 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accesso agli atti e l'accertamento del loro diritto a ottenere copia integrale della documentazione richiesta. L'accesso riguardava: la deliberazione consiliare n. 5 del 27 aprile 2023; una relazione tecnica del 19 luglio 2023; il relativo aggiornamento del 17 maggio 2024; e lo schema di calcolo dettagliato della somma riconosciuta. La documentazione era ritenuta necessaria per verificare la corretta e integrale esecuzione di un giudicato in materia espropriativa e la congruità delle somme assegnate. Nel corso del giudizio, il Comune ha depositato la documentazione richiesta il 20 agosto 2025, dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, a seguito del deposito della documentazione da parte del Comune, il diritto di accesso azionato è stato integralmente soddisfatto e sono venute meno le condizioni per una decisione sulla domanda. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'ostensione è avvenuta successivamente alla proposizione del giudizio. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda giudiziale diretta a ottenere l'accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione mette a disposizione del richiedente la documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente il diritto di accesso.
- Anche quando il ricorso per accesso è dichiarato improcedibile per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se l'ostensione è avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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