Sentenza n. 583/2026 - Cagliari, Sezione 1
per la declaratoria dell'illegittimità e il conseguente annullamento parziale: - del provvedimento reiettivo prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data -OMISSIS-, limitatamente alla parte concernente il rigetto della domanda subordinata formulata nel corpo dell’istanza presentata dall’esponente in data -OMISSIS-, successivamente integrata nella motivazione con istanza del -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di revoca del provvedimento prot. n. PR__-OMISSIS-, e la conseguente emanazione: - del provvedimento di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, fondato sull’assenza della riabilitazione penale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva subito la revoca della patente in conseguenza del passaggio in giudicato di una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato estinta la pena detentiva a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. L’interessato aveva quindi chiesto al Prefetto il ritiro della revoca e, in subordine, il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente, previo superamento degli esami prescritti, richiamando l’estinzione della pena, il decorso di oltre tre anni dal passaggio in giudicato della condanna e l’art. 120 d.lgs. n. 285/1992. A seguito di una precedente sentenza che aveva imposto all’Amministrazione di provvedere, la Prefettura aveva respinto la richiesta ritenendo insussistenti i requisiti morali minimi previsti dall’art. 120, commi 1 e 3, d.lgs. n. 285/1992, in assenza della riabilitazione penale ex artt. 178 e 179 c.p. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendone l’annullamento. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 8188/2022 e precedenti conformi, ha ritenuto che il diniego di rilascio della patente per carenza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, Codice della strada costituisca esercizio di attività amministrativa interamente vincolata, sia quanto ai presupposti sia quanto al contenuto. Tale attività non degrada la posizione del privato, qualificata come diritto soggettivo connesso al diritto di circolazione. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, in assenza di una deroga ai criteri ordinari di riparto. Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., indicando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso di euro 1.200, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 120, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
requisiti soggettivi minimi “di moralità”
Il diniego di rilascio della patente fondato sull’assenza dei requisiti morali costituisce esercizio di attività amministrativa vincolata.
artt. 178 e 179 c.p.
La riabilitazione penale è stata indicata dall’Amministrazione come requisito necessario per il nuovo conseguimento del titolo di guida, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice munito di giurisdizione e il termine per la riassunzione del giudizio.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Rileva quale base normativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, al cui esito positivo era stata dichiarata estinta la pena detentiva; la questione non è stata esaminata nel merito dal TAR.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per il dimezzamento del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La controversia sul diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il potere amministrativo è vincolato sia nei presupposti sia nel contenuto.
- Il diniego prefettizio fondato sui requisiti morali per il conseguimento della patente non degrada il diritto soggettivo del privato connesso all’esercizio della libertà di circolazione; in assenza di una specifica deroga, trovano applicazione i criteri ordinari di riparto della giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e il termine per la riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →