Cassazione Penale, Sentenza n. 17485/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello limitandosi alla commisurazione della pena, deducendo violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'arma utilizzata clandestina — circostanza che avrebbe inciso sulla determinazione della pena — mentre, secondo il ricorrente, si trattava di "arma comune da sparo"; chiedeva quindi l'annullamento o revisione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato la commisurazione della pena sulla base di plurimi e specifici elementi collegati alla posizione dell'imputato: il ruolo materiale di maggior rilievo nell'aggressione (colui che ha portato e fatto fuoco), precedenti condanne irrevocabili (incluso un precedente specifico relativo a detenzione di arma clandestina), le dichiarazioni spontanee dell'imputato che collegavano l'arma a quella sequestrata e risultata clandestina in altro procedimento, la sottoposizione alla sorveglianza speciale e procedimenti pendenti. Questi elementi, non limitati alla sola asserita clandestinità, giustificavano la determinazione della pena adottata dalla Corte territoriale (pena finale anni 3 e euro 2.000 di multa). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamata come norma relativa alla commisurazione della pena. La Cassazione ritiene che la Corte d'Appello abbia applicato correttamente i criteri di valutazione (tenendo conto del ruolo nell'evento, dei precedenti, delle dichiarazioni e delle misure di prevenzione), per cui non sussiste violazione dell'art. 133.
art. 23 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione; la procedura è stata svolta in conformità a tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisate cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000).
Massime di principio
- In Cassazione i profili di fatto e di valutazione della prova (es. qualificazione dell'arma come clandestina) sono sindacati in modo limitato: è necessario dimostrare un vizio giuridico manifesto o una specifica errata applicazione della norma.
- Quando il ricorso si fonda su un unico rilievo (es. errata qualificazione dell'arma), il ricorrente deve dimostrare che tale rilievo sia decisivo e che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione altri elementi pertinenti; altrimenti il motivo risulta aspecifico e inammissibile.
- La commisurazione della pena può essere giustificata da una pluralità di elementi (ruolo nell'azione, precedenti penali, misure di prevenzione, comportamenti successivi): la loro valutazione spetta al giudice di merito e difficilmente viene riformata in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La presenza di precedenti penali specifici e di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) può aumentare la gravità ritenuta del fatto ai fini della determinazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende); valutare sempre il profilo della presumibile ammissibilità e l'effettiva novità giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.
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