Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08363/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza contro un decreto del Presidente del Tribunale di Lecce, emesso in sede feriale, e contro una successiva ordinanza del giudice assegnatario del procedimento civile n. 4677/2018. Con tali provvedimenti era stata attribuita al giudice della sezione feriale del Tribunale di Lecce la competenza a delibare un ricorso ex art. 669-quater c.p.c. e fissata l'udienza davanti a quel giudice. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; la Corte ha verificato che la rinuncia era conforme all'art. 390 c.p.c. e ha ritenuto che essa determinasse l'estinzione del giudizio e, comunque, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché la rinuncia non era stata accettata, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, escludendo altresì il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole complessivamente in euro 3.000, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Silvio Valente antistatario. Ha infine escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 669-quater c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo oggetto del regolamento di competenza; non è oggetto di interpretazione sostanziale nel provvedimento di legittimità

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se munita dei requisiti richiesti, è idonea a determinare l'estinzione del processo e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la rinuncia e la sopravvenuta ragione di inammissibilità escludono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando rispetta i requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e rende comunque sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione.
  • In mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio.
  • Quando la controversia viene definita per rinuncia o sopravviene una causa di inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • Nel caso di difesa unitaria su questioni identiche e nell'ambito di un medesimo disegno difensivo, può essere liquidato un unico compenso professionale per la difesa di più controricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.