Cassazione Penale, Ordinanza n. 34635/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione ex art. 595 c.p. per un articolo pubblicato sul blog Iacchitè. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 5 dicembre 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso, l’imputato deduceva vizio di motivazione sull’identificazione in lui dell’autore dell’articolo diffamatorio. La Corte di cassazione ha giudicato la censura manifestamente infondata, richiamando il principio secondo cui il direttore di un periodico online può rispondere in concorso nel reato di diffamazione, anziché del reato di omesso controllo, quando sia provato il suo consenso e la sua adesione al contenuto diffamatorio; ha quindi ritenuto inconcludenti le doglianze difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo relativo all’identificazione dell’imputato quale autore dell’articolo diffamatorio. La responsabilità per diffamazione affermata nei gradi di merito resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica il giudice di primo grado né la pena inflitta.
Norme richiamate
la sentenza di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.
La norma individua il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato nei gradi di merito; la decisione di legittimità non svolge un’autonoma interpretazione degli elementi costitutivi della diffamazione.
in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio
Il direttore di un periodico online risponde in concorso nella diffamazione, e non per omesso controllo, se è provato il suo consenso e la sua adesione al contenuto diffamatorio.
in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio
Quando sia provato il consenso del direttore e la sua adesione allo scritto diffamatorio, la sua responsabilità è ricondotta al concorso nella diffamazione, non al reato di omesso controllo.
Massime di principio
- Nella diffamazione mediante pubblicazione online di un articolo anonimo, il direttore del periodico risponde in concorso nel reato di diffamazione, anziché per omesso controllo, quando sia provato il suo consenso e la sua adesione al contenuto diffamatorio.
Come è indicizzato
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