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Sentenza

Sentenza n. 3629/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28.10.2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento sul sito INPA del 29.10.2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30.07.2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,75 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 2 e n.2 8 del proprio questionario; - per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30.07.2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonchè per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quiz n.2 e n.28 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.

Giustizia amministrativa202600576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta di un concorso pubblico, con punteggio di 20,75/30, nonché i quesiti n. 2 e n. 28 del questionario

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta relativa al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, contestando il mancato superamento della soglia minima di 21/30, avendo conseguito 20,75/30. Ha dedotto la presenza di errori nei quesiti n. 2 e n. 28 del proprio questionario e ha chiesto l'annullamento dei quesiti, la rivalutazione del punteggio con l'attribuzione di un punto aggiuntivo per ciascun quesito e la conseguente ammissione nella graduatoria finale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno concluso per l'infondatezza del ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non fosse estraneo al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti censurati. Ha poi preso atto della rinuncia rituale agli atti del giudizio, non opposta dalle amministrazioni resistenti, e ha dichiarato estinto il ricorso per rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Le spese e gli onorari sono stati compensati in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla disposizione.

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo sussistenti i presupposti procedurali e l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Rinuncia agli atti del ricorso non opposta dalle amministrazioni resistenti.

    La rinuncia rituale del ricorrente, non opposta dalle controparti, ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 30 c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell'originaria domanda di condanna dell'amministrazione, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale domanda a seguito della rinuncia agli atti.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale agli atti del giudizio, quando non vi sia opposizione delle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte.
  • In una controversia concorsuale, il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non può essere considerato estraneo al procedimento, anche quando gli effetti immediati degli atti impugnati siano imputabili ad altri soggetti o organismi.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando siano rispettati i termini, sia integro il contraddittorio e l'istruttoria risulti completa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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