Sentenza n. 682/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento 1) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza datata -OMISSIS- con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha stabilito che “[I]l Tenente Colonnello (c.a. per infermità) -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto d''impiego per tale causa a far data dal -OMISSIS-, intendendosi così modificata l''originaria causa di cessazione dal servizio permanente "per infermità", ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 867 e 923, comma 5, del Codice dell''Ordinamento militare”; 2) della nota di trasmissione iscritta al prot. n° -OMISSIS-con cui la predetta determinazione del Comandante Generale è stata comunicata al Ten. Col. -OMISSIS- dalla Sezione Personale e Affari Generali dell''Ufficio Comando del Comando Provinciale di -OMISSIS-; 3) della nota in data -OMISSIS-, con cui veniva predisposto l''ordine di inchiesta formale n. -OMISSIS-; 4) della nota di contestazione degli addebiti prot. n° -OMISSIS-; 5) della comunicazione prot. -OMISSIS-; 6) del rapporto finale prot.-OMISSIS-; 7) del parere in data 07.11.2016 del Comandante Regionale Marche, foglio n. -OMISSIS-; 8) del parere in data 07.12.2016 del Comandante Interregionale dell''Italia Centro-settentrionale, foglio n. -OMISSIS-; 9) della determinazione in data -OMISSIS- con cui il ricorrente era stato deferito al giudizio di una Commissione di disciplina; 10) del foglio n. -OMISSIS- del Comando Generale in data 23.01.2017; 11) della nota del Comando Regionale Lazio in data -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto connesso conseguente o comunque collegato, ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente ed infine con riserva di proposizione di motivi aggiunti, in relazione alle produzioni che verranno effettuate dalla amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal rapporto d'impiego, e gli atti presupposti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza gli ha inflitto la perdita del grado per rimozione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con i primi tre motivi ha contestato l'erronea ricostruzione dei fatti, l'inadeguatezza della motivazione e la manifesta irragionevolezza della sanzione, sostenendo che l'inchiesta formale avrebbe evidenziato responsabilità inferiori rispetto agli addebiti e che il procedimento penale si era concluso per prescrizione. Ha inoltre censurato il fatto che l'Ufficiale inquirente avesse proposto una sanzione meno grave, pari a dodici mesi di sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, rispetto alla perdita del grado poi irrogata. Con il quarto motivo ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione e la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Con il quinto motivo ha eccepito la tardività dell'iniziativa e della conclusione del procedimento disciplinare, assumendo che i termini decorressero dalla pronuncia della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso penale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la determinazione della sanzione disciplinare, specialmente in ambito militare, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo in presenza di grave travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, palese irrazionalità o procedimento logico incoerente; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Nel caso concreto, l'amministrazione ha autonomamente valutato i fatti emersi nel processo penale e li ha ritenuti incompatibili con la permanenza nel grado, nonostante il processo penale si fosse concluso per prescrizione. La prescrizione ha natura processuale e non impedisce la valutazione disciplinare della consistenza materiale dei fatti, purché l'amministrazione proceda a una autonoma rivalutazione e non applichi automaticamente la sanzione sulla base della pronuncia penale. È stata ritenuta legittima anche la divergenza tra la proposta dell'Ufficiale inquirente e la sanzione finale, poiché le conclusioni dell'inquirente e i pareri della gerarchia intermedia non sono vincolanti per l'autorità competente, che conserva il potere di stabilire la fondatezza degli addebiti e la misura della sanzione, motivando adeguatamente il dissenso. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha ritenuto congrua la motivazione riferita alla violazione dei doveri di correttezza e lealtà, alla compromissione delle qualità morali richieste a un appartenente alla Guardia di Finanza e all'irrimediabile lesione del rapporto fiduciario. L'eccezione di tardività è stata respinta perché i termini dell'art. 1392 d.lgs. 66/2010 decorrono dalla conoscenza qualificata dell'esito irrevocabile del giudizio penale da parte dell'amministrazione, non dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia. Nel caso concreto, il procedimento è stato avviato entro 64 giorni e concluso entro 267 giorni dall'acquisizione integrale della pronuncia penale, quindi entro i termini rispettivamente di 90 e 270 giorni. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6, e 1357, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010
Disciplinano la perdita del grado per rimozione quale sanzione disciplinare di stato applicabile al personale militare.
art. 867 d.lgs. 66/2010
Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa della perdita del grado per rimozione e della cessazione dal rapporto d'impiego.
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili; deve concludersi entro 270 giorni dalla medesima data; in ogni caso si estingue se decorrono 90 giorni dall'ultimo atto di procedura senza ulteriore attività.
I termini di avvio e conclusione decorrono dalla conoscenza qualificata dell'intero provvedimento penale irrevocabile da parte dell'amministrazione, non dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 10, comma 3, l. 27 marzo 2001, n. 97
La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine disciplinare dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare nei confronti del personale militare rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di grave travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, palese irrazionalità o manifesta incoerenza del percorso logico seguito.
- La sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non definisce il merito della responsabilità e non impedisce all'amministrazione di valutare disciplinarmente i fatti materiali emersi nel processo penale, purché tali fatti siano oggetto di autonoma e non automatica rivalutazione amministrativa.
- Le conclusioni dell'ufficiale inquirente e i pareri della gerarchia intermedia costituiscono atti endoprocedimentali non vincolanti per l'autorità disciplinare competente; la loro difformità rispetto alla sanzione finale non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'autorità decisoria fornisca un'adeguata motivazione.
- I termini di 90 giorni per la contestazione degli addebiti e di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale decorrono dalla conoscenza qualificata e integrale della pronuncia penale irrevocabile da parte dell'amministrazione, non dalla sua mera pubblicazione o dal passaggio in giudicato.
- La perdita del grado per rimozione può ritenersi proporzionata quando le condotte accertate, valutate autonomamente in sede disciplinare, abbiano compromesso in modo irreversibile i requisiti morali e il rapporto fiduciario indispensabili per la permanenza nel grado e nel rapporto d'impiego.
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