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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 487/2023 del Tribunale di Crotone, divenuto esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Crotone aveva ingiunto al Comune di Cirò il pagamento di € 56.055,73, oltre interessi e spese di lite. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all'amministrazione. Nonostante ciò, il Comune non ha provato di avere adempiuto. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza si sono costituiti depositando, tuttavia, uno scritto difensivo riferito ad altra fattispecie.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale esecutivo e che il Comune non aveva dimostrato l'integrale adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di Cirò di eseguire il decreto, detratte le eventuali somme già pagate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega, affinché, su istanza della ricorrente e decorso inutilmente il termine, provveda all'esecuzione entro i successivi 90 giorni; l'eventuale compenso del commissario sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, estranei all'obbligo di pagamento. Ha respinto la domanda di ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua poiché il decreto ingiuntivo aveva già riconosciuto interessi qualificati nella domanda come moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue integralmente un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato o comunque esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e provvedere sulle spese; nel caso concreto è stata respinta la domanda di ulteriore somma prevista dal comma 4, lett. e), perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna a un'ulteriore somma per l'inesecuzione è stata esclusa quando, alla luce degli interessi moratori già riconosciuti nel titolo esecutivo, essa sarebbe risultata manifestamente iniqua.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi di tale disposizione, costituisce titolo giudiziale esecutivo suscettibile di ottemperanza.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il riferimento agli interessi moratori già richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo ha concorso a escludere la condanna a un'ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, quando l'amministrazione debitrice non dimostri di aver adempiuto integralmente al titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione intimata provare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La condanna a un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, considerando gli interessi moratori già riconosciuti nel titolo esecutivo, essa risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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