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Sentenza

Sentenza n. 6077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (prima sezione) n. 1288, pubblicata il 17 novembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato irricevibile per tardività l’azione risarcitoria connessa agli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione di lavori stradali

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante aveva chiesto il risarcimento di euro 1.360.967,33, previa declaratoria di illegittimità dell’atto di sottomissione, della perizia suppletiva e di variante e della determina di aggiudicazione dei lavori a un’impresa subentrata. Il TAR aveva negato il rinvio dell’udienza richiesto per proporre motivi aggiunti contro una comunicazione relativa all’approvazione di una seconda perizia di variante, ritenendo i motivi aggiunti ictu oculi inammissibili perché riferiti alla fase esecutiva del contratto, sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, e comunque accessivi a un ricorso ritenuto irricevibile. Il TAR aveva inoltre qualificato la domanda come azione risarcitoria autonoma ex art. 30 c.p.a. e l’aveva dichiarata irricevibile, assumendo che il termine decadenziale di 120 giorni decorresse dalla conoscenza della determina di aggiudicazione, acquisita mediante il deposito dell’atto in un giudizio civile. L’appellante ha dedotto la violazione del diritto di difesa, degli artt. 2, 43 e 73, comma 3, c.p.a. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché l’erroneità della declaratoria di tardività, sostenendo che la conoscenza dell’atto da parte del difensore non equivaleva alla piena conoscenza della parte e che la documentazione rilevante era stata acquisita soltanto tramite accesso civico generalizzato del 14 agosto 2024 e a seguito di un ordine giudiziale di ostensione. Sono stati riproposti anche i motivi di illegittimità degli atti, concernenti la violazione degli artt. 106 e 108 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 39 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 5, comma 4, del d.l. n. 76/2020, nonché nullità ed eccesso di potere per errata rappresentazione e travisamento dei fatti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha rilevato che, sebbene il rinvio dell’udienza non costituisca normalmente un diritto della parte, esso è doveroso quando le produzioni o gli atti sopravvenuti incidano direttamente sul diritto di difesa, come nel caso in cui la parte chieda il termine per proporre motivi aggiunti contro una nuova comunicazione o un nuovo atto amministrativo. Il TAR ha quindi illegittimamente negato il rinvio, effettuando peraltro una delibazione anticipata e contraddittoria di motivi aggiunti non ancora depositati. La motivazione era incoerente anche perché qualificava il ricorso principale come irricevibile per tardività, ma definiva i motivi aggiunti come accessivi a un ricorso inammissibile. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto erronea la decorrenza del termine decadenziale, poiché la conoscenza dell’atto da parte del difensore non dimostra la piena conoscenza dell’atto da parte della parte rappresentata. Doveva essere considerata, ai fini del dies a quo, l’acquisizione della documentazione mediante accesso civico generalizzato e l’ostensione ordinata dal TAR. In ragione della lesione del diritto di difesa e della nullità della sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità degli atti. La Provincia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Disciplina l’azione risarcitoria autonoma; il termine decadenziale non può decorrere dalla mera conoscenza dell’atto da parte del difensore, in assenza di prova della piena conoscenza da parte della parte rappresentata.

  • art. 43 c.p.a.

    Rileva per la proposizione dei motivi aggiunti contro atti sopravvenuti connessi all’oggetto del giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alle esigenze di difesa connesse alla conoscenza di atti o documenti sopravvenuti nel processo.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio

    La lesione del diritto di difesa e la nullità della sentenza costituiscono presupposti per l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Impongono la tutela del diritto di difesa e il rispetto del giusto processo e della ragionevole durata, da bilanciare senza sacrificare le garanzie difensive quando atti sopravvenuti incidano direttamente sulla controversia.

  • art. 2 c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni che esprimono i principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il rinvio dell’udienza non costituisce normalmente un diritto della parte, ma diviene doveroso quando la produzione o la comunicazione di atti sopravvenuti incida direttamente sul diritto di difesa e renda necessario il termine per proporre motivi aggiunti.
  • Il giudice non può anticipare la valutazione di ammissibilità di motivi aggiunti non ancora depositati, né negare il rinvio sulla base di una delibazione prognostica e contraddittoria del loro contenuto.
  • La conoscenza dell’atto acquisita dal difensore non dimostra, di per sé, la piena conoscenza dell’atto da parte della parte rappresentata e non è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale per l’azione risarcitoria autonoma.
  • Quando la sentenza di primo grado è affetta da nullità o ha leso il diritto di difesa, il Consiglio di Stato deve annullarla e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti specialiEsecuzione del contratto pubblicoAccesso civico generalizzato
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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