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Circolare

Circolare numero 127 del 24-08-2017

Art. 24, legge 22 maggio 2017, n. 81. Abrogazione art. 1, comma 793, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1º settembre 2017, viene abrogata la disciplina speciale che prevedeva il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all'infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. I datori di lavoro interessati, se non ricorrono le condizioni del DPR n. 1403/1971, devono cessare il rapporto iscritto nella gestione lavoratori domestici con decorrenza 31/08/2017; se invece il lavoro continua presso il domicilio del datore di lavoro, è sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo. Negli altri casi dal 1/09/2017 si applica la disciplina contributiva e previdenziale generale.

Abrogazione del regime contributivo per gli assistenti domiciliari all'infanzia e indicazioni operative dal 1º settembre 2017

Abrogazione del regime speciale per gli assistenti domiciliari all'infanzia

La circolare comunica la cessazione, dal 1º settembre 2017, del regime contributivo speciale previsto per gli assistenti domiciliari all'infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. La modifica discende dall'art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e comporta il venir meno della disciplina richiamata dalla legge n. 296/2006.

Ambito di applicazione e presupposti normativi

La disciplina abrogata era quella che imponeva il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi secondo le misure dell'art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, anche quando le prestazioni fossero rese presso il domicilio dei lavoratori interessati, sia nei rapporti con persone fisiche o nuclei familiari, sia con imprese individuali o persone giuridiche. Con l'abrogazione, tale assetto non è più applicabile dal 1/09/2017.

Adempimenti per i datori di lavoro iscritti alla gestione lavoratori domestici

I datori di lavoro che risultano iscritti alla gestione lavoratori domestici devono verificare la corretta qualificazione del rapporto. Qualora non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR n. 1403/1971, il rapporto deve essere cessato con decorrenza 31/08/2017. La comunicazione va trasmessa attraverso il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale oppure tramite Contact center.

Casi in cui il rapporto prosegue

Se il rapporto di lavoro continua ma le prestazioni sono rese presso il domicilio del datore di lavoro, non è richiesta la cessazione. In tal caso è sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo in cui si svolge il rapporto di lavoro, senza ulteriori adempimenti di cessazione.

Regime applicabile dal 1º settembre 2017

Per tutti gli altri casi, a decorrere dal 1/09/2017, si applica la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale, con conseguente superamento della precedente disciplina speciale per questa tipologia di rapporti.

Punti principali

Abrogazione della disciplina speciale

Dal 1º settembre 2017, in applicazione dell'art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplinava il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all'infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano.

Rapporti iscritti alla gestione lavoratori domestici

I datori di lavoro titolari di tale rapporto, attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, devono verificare se sussistono tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403. In mancanza di tali condizioni, devono comunicare la cessazione del rapporto con decorrenza 31/08/2017.

Modalità di comunicazione della cessazione

La cessazione va comunicata tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici presente sul sito istituzionale oppure attraverso il Contact center.

Prosecuzione del rapporto presso il domicilio del datore di lavoro

Se il rapporto di lavoro prosegue con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro, non è necessaria la cessazione; è sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo in cui si svolge il rapporto di lavoro.

Applicazione della normativa generale

In tutti gli altri casi, dal 1/09/2017, ai rapporti in questione si applica la normativa generale in materia contributiva e previdenziale.

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