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Circolare

Circolare numero 123 del 03-08-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e A.N.A.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori degli artigiani e commercianti, delle quote associative dovute dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le regole per la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le condizioni di durata e recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti dedicati alla rilevazione dei flussi finanziari connessi alla convenzione.

Convenzione INPS–A.N.A.P. per la riscossione dei contributi associativi tramite F24

Convenzione INPS–A.N.A.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 30 giugno 2017 tra INPS e Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. La disciplina riguarda sia le modalità operative di riscossione sia i rapporti tra associati, associazione e Istituto, con specifiche regole su deleghe, revoche, costi, tutele dell’INPS e contabilità.

Modalità di riscossione dei contributi associativi

L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

Sull’avviso di pagamento messo a disposizione dei contribuenti sono evidenziati:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria.

I dati sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

Per l’attivazione della riscossione, l’associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione;
  • i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega, alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe alla riscossione delle quote associative devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata di copia di un documento d’identità valido.

Le scadenze indicate sono:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo.

Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse è considerata ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi mette a disposizione delle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità qualora flussi telematici o deleghe non corrispondano ai dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere inoltrata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, l’Istituto:

  • acquisisce la revoca in procedura;
  • comunica contestualmente la revoca all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una comunicazione di revoca della revoca da parte dello stesso associato. Anche di tale evenienza l’INPS informa tempestivamente l’associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, aggiornati per il 2017 con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:

  • € 2,57 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
  • € 2,35 per gestione revoca deleghe sindacali;
  • € 0,24 per gestione singolo modello F24.

La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e poteri dell’INPS

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione eseguiti da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre, nelle controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra associati e associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di:

  • sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sospenderla anche in caso di contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sospenderla se l’associazione perde i requisiti di legge richiesti per accedere alla convenzione;
  • recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza.

In mancanza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante:

  • lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto.

La sede dell’A.N.A.P. è indicata in via Casal Bertone n. 20, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto dell’A.N.A.P., sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25615 – contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’A.N.A.P.;
  • GPA35615 – accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’A.N.A.P.;
  • GPA11615 – debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’A.N.A.P.

Il conto GPA25615 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri due conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

L’INPS riscuote per conto dell’A.N.A.P. il contributo associativo dagli iscritti, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti da artigiani e commercianti, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento sono indicati l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria. La consultazione dei dati è possibile nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione trasmette all’INPS Direzione Generale i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi delle revoche intervenute entro date prefissate. Le deleghe firmate dai singoli associati, corredate di documento d’identità, devono essere presentate alle strutture territorialmente competenti entro specifiche scadenze annuali; le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. In caso di più deleghe, per associazioni sindacali diverse, l’INPS non considera nessuna delle deleghe ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi telematici, e l’Istituto non risponde delle eventuali difformità tra flussi/deleghe e archivi interni.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, acquisisce la revoca in procedura e ne dà comunicazione all’associazione via PEC. La revoca decorre dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale data pervenga una revoca della revoca da parte dello stesso associato, della quale l’INPS informa tempestivamente l’associazione.

Costi del servizio

Per il 2017 i costi del servizio di riscossione, aggiornati con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono fissati in: € 2,57 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale; € 2,35 per gestione revoca deleghe sindacali; € 0,24 per gestione singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché se l’associazione perde i requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione necessaria. La sede dell’A.N.A.P. è indicata in via Casal Bertone n. 20, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto dell’A.N.A.P. sono istituiti i conti GPA25615, GPA35615 e GPA11615. Il conto GPA25615 rileva i contributi associativi riscossi; GPA35615 registra l’accreditamento dei contributi; GPA11615 rileva il debito per contributi associativi. I conti sono movimentabili secondo le rispettive procedure: il primo esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, gli altri dalla Direzione Generale che cura i rapporti finanziari con l’associazione.

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