Circolare numero 124 del 03-08-2017
Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dei principi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, e si illustra la disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva. Si forniscono, altresì, i chiarimenti sui connessi riflessi di natura contributiva nei casi in cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto, per effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce il quadro normativo dell’assicurazione economica di malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, chiarendo quando sorge l’obbligo contributivo, chi ne è escluso e come si determina la base imponibile. Vengono inoltre forniti chiarimenti operativi su aliquota, massimali, codici di autorizzazione e sul particolare regime delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Per gli sportivi professionisti iscritti al relativo Fondo viene invece ribadita l’assenza dell’obbligo di contribuzione per l’indennità economica di malattia.
Assicurazione economica di malattia per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Assicurazione economica di malattia per lo spettacolo e lo sport professionistico
La circolare ricostruisce in modo sistematico la disciplina del finanziamento dell’assicurazione economica di malattia per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpals, con particolare riferimento al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti. L’obiettivo è uniformare l’applicazione degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro e dei committenti e fornire indicazioni operative alle sedi territoriali dell’Istituto.
Quadro normativo generale
Nel settore dello spettacolo la tutela contro la malattia trova il proprio fondamento nel D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che disciplina l’assicurazione in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria di malattia prevista dalla L. 11 gennaio 1943, n. 138. La circolare evidenzia che, per i lavoratori dello spettacolo, il legislatore ha costruito una tutela ampia, non necessariamente legata alla subordinazione del rapporto, ma alla qualificazione professionale del soggetto e all’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ambito soggettivo di applicazione
L’assicurazione economica di malattia si applica, in linea generale, a tutti i lavoratori dello spettacolo individuati dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, tra cui artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali e altre figure espressamente elencate dalla norma e dal successivo aggiornamento ministeriale del 15 marzo 2005, n. 17445. L’obbligo contributivo sorge indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, quindi anche in presenza di rapporti autonomi, parasubordinati o prestazioni rese da soggetti titolari di partita IVA, purché rientranti nelle categorie assicurate.
La circolare sottolinea che, in materia di spettacolo, il riferimento agli "iscritti" al Fondo rende irrilevante il settore produttivo dell’impresa e, in generale, la natura del datore di lavoro/committente. Ne deriva che l’obbligo contributivo può sussistere anche per soggetti che, secondo la classificazione aziendale ordinaria, sarebbero normalmente esclusi.
Eccezione per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali
Fanno eccezione i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" di cui al n. 23-bis dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, introdotti dalla L. n. 350/2003. Per tali soggetti il legislatore ha previsto la sola tutela pensionistica IVS e l’adempimento diretto degli obblighi informativi e contributivi ai fini pensionistici. Non essendo riconosciuto il diritto all’indennità economica di malattia, non sorge nemmeno la relativa obbligazione contributiva.
Obbligo contributivo e irrilevanza dell’inquadramento del datore di lavoro
La circolare ribadisce che l’obbligo contributivo si collega alla categoria professionale del lavoratore e non all’inquadramento previdenziale dell’impresa. Pertanto, anche lavoratori quali gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa sono soggetti alla contribuzione per la malattia, anche se l’impresa appartiene al settore industria. In sostanza, quando una figura professionale è ricompresa nell’elenco dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, il datore di lavoro o committente è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento.
Disciplina della prestazione e abolizione dell’esonero per trattamento sostitutivo
L’art. 13 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 rinvia, per la disciplina delle prestazioni economiche di malattia, al contratto collettivo del 28 agosto 1934, salvo successive disposizioni. In base a tale disciplina, l’indennità non era dovuta quando il lavoratore percepiva dal datore di lavoro o da altri enti un trattamento pari o superiore alla prestazione di legge.
La circolare chiarisce però che, a decorrere dal 1° maggio 2011, non è più possibile per il datore di lavoro sottrarsi al versamento del contributo di malattia nemmeno quando la legge o il contratto collettivo gli impongano di corrispondere al lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello previsto dall’assicurazione pubblica. Il principio è stato definitivamente stabilito dall’art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 98/2011, con efficacia dal 1° maggio 2011.
Base imponibile, aliquota e regole di calcolo
Per il settore dello spettacolo, la contribuzione per l’assicurazione economica di malattia va calcolata sull’intera retribuzione imponibile individuata dall’art. 12 della L. n. 153/1969, come richiamato dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e dall’art. 31 della L. n. 41/1986. Devono inoltre applicarsi le regole sulle retribuzioni medie e convenzionali, sui minimali di retribuzione contrattuale previsti dal D.L. n. 338/1989 e sulla retribuzione giornaliera minima di legge prevista dal D.L. n. 402/1981 e dal D.L. n. 463/1983.
La misura del contributo per i lavoratori dello spettacolo è pari al 2,22% della retribuzione o del compenso imponibile. La circolare precisa che tale aliquota si applica a tutti i datori di lavoro/committenti che impiegano lavoratori dello spettacolo aventi diritto all’indennità, a prescindere dal settore di attività dell’impresa.
Rapporti a tempo determinato e lavori a durata limitata
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, l’art. 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987 prevede che contributi e prestazioni siano calcolati entro un importo massimo della retribuzione giornaliera, attualmente pari a euro 67,14. La circolare estende tale criterio a tutte le fattispecie di rapporti di lavoro a durata limitata, compresi i lavori autonomi "a prestazione" e i rapporti subordinati a termine, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
Fondazioni lirico-sinfoniche
Un regime speciale riguarda i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche. L’art. 11, comma 19, del D.L. n. 91/2013 dispone che per questi lavoratori si applicano le regole del pubblico impiego in materia di certificazione, verifiche e riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o infortunio non sul lavoro. Ne consegue l’esonero dal versamento della contribuzione di malattia, poiché il datore di lavoro corrisponde la retribuzione ordinaria secondo le regole del pubblico impiego.
La deroga vale solo per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per tutte le altre tipologie di rapporto instaurate con le Fondazioni lirico-sinfoniche, si applicano le regole ordinarie previste per i lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo.
Adeguamenti anagrafici e codici di autorizzazione
Per l’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è istituito il codice statistico contributivo 1.18.09, da associare al codice Ateco 2007 90.04.00, relativo alla gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. Le sedi territoriali devono procedere all’aggiornamento dell’anagrafica aziendale; l’effetto decorre dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della circolare, nel rispetto del principio di non retroattività ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 335/1995. Dalla stessa data decorre anche la revoca del codice di autorizzazione 8G per le matricole delle Fondazioni.
Più in generale, per le aziende con obblighi verso il F.p.l.s., l’uso dei codici di autorizzazione 8G e 4J non è coerente con l’assetto normativo illustrato; l’Istituto procederà quindi alla loro revoca automatizzata, sempre con effetto dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della circolare.
Riepilogo degli obblighi per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
In sintesi, l’assicurazione di malattia e la relativa contribuzione operano per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al F.p.l.s., indipendentemente dalla natura del rapporto e dal settore dell’impresa, purché si tratti di figure professionali espressamente previste dalla legge. Dal 1° maggio 2011 l’obbligo contributivo sussiste anche quando il datore di lavoro corrisponda già un trattamento economico sostitutivo della malattia.
Restano esclusi soltanto i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Fondo pensioni sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti, la circolare ricorda che la L. n. 366/1973 ha esteso la tutela IVS ai calciatori e agli allenatori di calcio legati da contratto con società affiliate alla FIGC, ma ha espressamente escluso il trattamento economico di malattia e maternità. Analoga impostazione è stata mantenuta dalla L. n. 91/1981, che ha esteso la sola assicurazione IVS ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo.
Poiché per tali soggetti non è prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione minore.
Punti principali
Ambito soggettivo e fondamento normativo
L’assicurazione economica di malattia nello spettacolo si fonda sul D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 ed opera in regime sostitutivo dell’assicurazione generale di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’obbligo contributivo riguarda le figure professionali elencate nell’art. 3 del decreto, a prescindere dalla natura subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
Esclusioni e casi particolari
Non sono soggetti all’assicurazione di malattia i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui al n. 23-bis dell’art. 3, introdotti dalla L. n. 350/2003, e i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per i quali si applicano le regole del pubblico impiego. Per gli sportivi professionisti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti non è prevista la contribuzione per il trattamento economico di malattia.
Obbligo contributivo dal 1° maggio 2011
Dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento del contributo di malattia anche quando, per legge o contratto, corrispondano al lavoratore un trattamento economico pari o superiore all’indennità INPS. La disciplina si applica a tutti i datori di lavoro/committenti che utilizzano lavoratori dello spettacolo aventi diritto all’indennità, anche se il settore di appartenenza dell’impresa è diverso.
Base imponibile, aliquota e massimali
Il contributo va calcolato sull’intera retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969, con applicazione delle retribuzioni medie e convenzionali e dei minimali previsti dalla normativa. L’aliquota per i lavoratori dello spettacolo è pari al 2,22% della retribuzione o compenso imponibile. Per i rapporti a tempo determinato e per i lavori a durata limitata, inclusi i lavori autonomi a prestazione, si applica il massimale giornaliero di euro 67,14.
Fondazioni lirico-sinfoniche e adempimenti amministrativi
Per i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche è previsto l’esonero dal contributo di malattia, mentre per le altre tipologie di rapporto continuano a valere le regole generali dello spettacolo. Le sedi territoriali devono aggiornare l’anagrafica aziendale con il nuovo codice statistico contributivo 1.18.09 associato al codice Ateco 90.04.00; l’adeguamento e la revoca del codice di autorizzazione 8G producono effetti dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della circolare. È inoltre prevista la revoca automatizzata dei codici di autorizzazione 8G e 4J per le aziende con obblighi verso il F.p.l.s.
Sportivi professionisti
Per i calciatori e allenatori di calcio, nonché per atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici operanti nelle discipline riconosciute come professionistiche, resta ferma la sola tutela IVS senza estensione al trattamento economico di malattia. Di conseguenza i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione minore.
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