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Circolare

Circolare numero 126 del 22-08-2017

1. Premessa e quadro normativo 2. Destinatari e requisiti 3. Modalità e termine di presentazione delle domande 4. Decorrenza, durata e misura 5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria 5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie 6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario 7. Finanziamento 8. Monitoraggio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la nuova misura SIA Aree Sisma prevista per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in attuazione dell’art. 10 del DL n. 8/2017 e del decreto ministeriale 26 luglio 2017. La prestazione è una misura una tantum di sostegno economico, alternativa al SIA ordinario, destinata ai nuclei in maggiore disagio economico e con specifici requisiti di residenza, dimora e ISEE. Sono indicati termini di presentazione delle domande, criteri di calcolo dell’importo, modalità istruttorie, ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, obblighi dei beneficiari e aspetti di finanziamento e monitoraggio.

SIA Aree Sisma: beneficiari, requisiti, domande, erogazione e monitoraggio

SIA Aree Sisma: disciplina della misura per i Comuni colpiti dal sisma

La circolare illustra l’istituzione e l’operatività della misura denominata SIA Aree Sisma, prevista per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La prestazione è configurata come sostegno economico una tantum, distinto dal SIA ordinario ma a esso coordinato per quanto non espressamente regolato.

Quadro normativo e finalità

La base normativa è individuata nell’articolo 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che destina 41 milioni di euro all’intervento. Il successivo decreto ministeriale 26 luglio 2017, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce in modo puntuale beneficiari, requisiti, modalità di accesso, criteri di ordinamento delle famiglie e disposizioni finali della misura.

Ambito territoriale e destinatari

I destinatari sono i soggetti residenti nei Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, relativi ai sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Si tratta di una misura di sostegno rivolta alle fasce deboli della popolazione localizzate nei territori del cosiddetto cratere sismico.

Requisiti soggettivi e economici

L’accesso è riservato ai soggetti che non hanno i requisiti per il SIA ordinario e che non appartengono a un nucleo già beneficiario del SIA ordinario. Ai fini di tale verifica, è considerato beneficiario del SIA ordinario il nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e non sia stato revocato nei sei mesi precedenti la domanda.

Il richiedente deve inoltre possedere congiuntamente:

  • residenza e dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni colpiti dai sisma richiamati;
  • condizione di maggior disagio economico, attestata da ISEE o ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

In presenza di minorenni, si applica l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o famiglie con minorenni; negli altri casi si considera l’ISEE ordinario, oppure l’ISEE corrente se disponibile.

Calcolo dell’ISEE corrente e elementi rilevanti

Per la sola concessione della misura, l’ISEE corrente può essere calcolato con criteri attenuati rispetto all’ordinario, escludendo:

  • dal patrimonio immobiliare, il valore dell’abitazione principale, degli immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili e di quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
  • dal reddito, i redditi derivanti dal possesso degli immobili distrutti, inagibili o espropriati temporaneamente.

Ai fini della condizione di disagio economico sono considerati anche alcune prestazioni percepite a seguito degli eventi sismici:

  • contributo di autonoma sistemazione (CAS);
  • indennità di sostegno del reddito dei lavoratori;
  • trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza del sisma.

Le informazioni su inagibilità, espropri, redditi connessi e trattamenti percepiti sono raccolte tramite autodichiarazione nel modulo di domanda, poiché non risultano nella DSU ISEE.

Presentazione della domanda e scadenze

La domanda va presentata presso i Comuni o gli ambiti territoriali competenti per la raccolta delle domande del SIA ordinario. Il modulo, che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, è disponibile sul sito INPS e allegato alla circolare.

Le domande possono essere presentate dal 2 settembre 2017 al 31 ottobre 2017. I soggetti che abbiano subito variazioni della situazione lavorativa o danni agli immobili possono allegare il modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma; per tale richiesta è comunque necessario un ISEE in corso di validità oppure la previa presentazione della DSU.

Decorrenza, durata e misura del beneficio

Il beneficio decorre dall’ultimo bimestre del 2017 e ha la stessa durata del SIA ordinario, con un massimo di 12 mesi. L’erogazione avviene tramite carta di pagamento elettronica utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’importo coincide con quello del SIA ordinario ed è determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la Tabella 2 del decreto 26 maggio 2016. Ai soli fini del calcolo dell’importo, il nucleo è costituito dai componenti stabilmente e unitariamente dimoranti in una sola unità abitativa al momento della domanda; i componenti non presenti nel nucleo ISEE non sono considerati per la determinazione della misura.

Istruttoria e controlli

I Comuni o gli ambiti territoriali verificano il requisito di residenza e dimora stabile nonché la previsione relativa al nucleo ai fini dell’importo. Dopo i controlli, trasmettono all’INPS le domande verificate entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione. La trasmissione tra Comuni/ambiti e INPS avviene esclusivamente via internet, compreso l’eventuale allegato per l’ISEE corrente Aree Sisma.

Ricevute le domande, l’INPS controlla che il nucleo sia in possesso, al momento della richiesta, di una attestazione ISEE ordinaria o corrente non superiore a 6.000 euro. Tale requisito deve permanere per tutta la durata del beneficio, a pena di decadenza.

Capienza finanziaria e criteri di priorità

Prima di disporre i pagamenti, l’INPS verifica il rispetto del limite di spesa pari a 41 milioni di euro, calcolando per ciascun nucleo un fabbisogno pari a dodici mensilità del beneficio massimo erogabile. Se le risorse non sono sufficienti, i nuclei sono ordinati secondo criteri di priorità.

Hanno priorità, in primo luogo, i nuclei con ISEE o ISEE corrente pari o inferiore a 3.000 euro, ordinati per valore crescente dell’indicatore. In secondo luogo, sono collocati i nuclei con ISEE superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio della valutazione multidimensionale del bisogno riferita al momento della domanda. Il punteggio della componente economica è calcolato sottraendo al valore massimo di 25 il valore dell’ISEE diviso per 240. A parità di punteggio, si considera il numero di minorenni; in ulteriore parità, l’età del componente più piccolo; in assenza di minorenni, l’età del componente più anziano.

Obblighi del beneficiario e coordinamento con il SIA ordinario

I beneficiari devono comunicare all’INPS, tramite il modello SIA Aree Sisma-com, il reddito annuo previsto in caso di variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La stessa comunicazione è necessaria già al momento della domanda se nel nucleo esistono redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità.

La disciplina tiene conto del carattere una tantum della misura: poiché la domanda può essere presentata solo nel periodo 2 settembre-31 ottobre 2017, in caso di variazioni del nucleo ISEE diverse da nascite o decessi non è possibile presentare una nuova domanda per il nuovo nucleo. In tali ipotesi le verifiche vengono effettuate con riferimento al solo nucleo includente il richiedente, escludendo ai fini dell’erogazione i componenti diversi dai nuovi nati non già indicati nel modulo di domanda. In presenza di altri eventi che determinino la revoca della prestazione, non è ammessa una nuova domanda.

Finanziamento e monitoraggio

Il finanziamento della misura avviene mediante trasferimento delle risorse stanziate, pari a 41 milioni di euro per il 2017, al conto corrente di tesoreria previsto dal decreto 26 maggio 2016. L’INPS svolge inoltre il monitoraggio delle erogazioni ai fini della gestione dei flussi finanziari e rendiconta con periodicità bimestrale, e comunque ogni volta necessario, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le erogazioni da effettuare ed effettuate.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

La misura nasce dall’art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con una dotazione di 41 milioni di euro. Il decreto ministeriale 26 luglio 2017 ne definisce beneficiari, requisiti, modalità di accesso, criteri di ordinamento delle famiglie e disposizioni finali. La misura è destinata ai residenti nei Comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016, colpiti dai sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere i soggetti residenti in uno dei Comuni del cratere che si trovino in condizioni di maggior disagio economico, che non soddisfano i requisiti del SIA ordinario e che fossero residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei Comuni colpiti dal sisma. Il richiedente non deve appartenere a un nucleo già beneficiario del SIA ordinario, inteso come nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e non sia incorso in revoca nei sei mesi precedenti la domanda.

Requisito economico e calcolo dell’ISEE

Il requisito economico è soddisfatto se l’ISEE o l’ISEE corrente è pari o inferiore a 6.000 euro. In presenza di minorenni si considera l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o famiglie con minorenni; negli altri casi l’ISEE ordinario, ovvero l’ISEE corrente se presente. Ai soli fini della misura, l’ISEE corrente può essere calcolato escludendo dall’indicatore patrimoniale l’abitazione principale, gli immobili distrutti o inagibili e quelli oggetto di esproprio temporaneo, nonché escludendo dall’indicatore reddituale i redditi connessi a tali immobili.

Altre prestazioni considerate e autodichiarazioni

Ai fini della valutazione del disagio economico rilevano anche il contributo di autonoma sistemazione (CAS), le indennità di sostegno al reddito dei lavoratori e i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi a causa degli eventi sismici. Le informazioni su inagibilità, espropri, redditi connessi e trattamenti percepiti sono acquisite tramite autodichiarazione nel modulo di domanda, poiché non presenti nella DSU ISEE.

Domanda, canale di presentazione e termini

La domanda va presentata ai Comuni o agli ambiti territoriali competenti per la raccolta delle domande del SIA ordinario. Il modello è disponibile sul sito INPS ed è allegato alla circolare. Le domande possono essere presentate dal 2 settembre 2017 al 31 ottobre 2017. Chi ha avuto variazioni lavorative o danni a immobili può allegare il modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma; per tale calcolo è comunque necessario un ISEE valido o la previa presentazione della DSU.

Decorrenza, durata e importo del beneficio

Il beneficio decorre dall’ultimo bimestre del 2017 e ha la stessa durata del SIA ordinario, con durata massima di 12 mesi. È erogato tramite carta di pagamento elettronica per l’acquisto di beni di prima necessità e corrisponde al trattamento economico del SIA, determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la Tabella 2 del decreto 26 maggio 2016. Ai soli fini dell’importo, conta il nucleo composto da persone stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa al momento della domanda; i componenti non presenti nel nucleo ISEE non rilevano per il calcolo dell’importo.

Istruttoria, controllo requisiti e graduatoria

I Comuni o gli ambiti territoriali verificano il requisito di residenza/dimora e la previsione sul nucleo ai fini della determinazione dell’importo, poi trasmettono all’INPS le domande verificate entro 15 giorni lavorativi. La trasmissione avviene esclusivamente via internet, compreso l’eventuale allegato per l’ISEE corrente Aree Sisma. L’INPS verifica il possesso di un ISEE ordinario o corrente non superiore a 6.000 euro e, se i controlli sono positivi, predispone l’elenco dei nuclei aventi diritto e dispone il pagamento, previa verifica della capienza delle risorse.

Criteri di priorità in caso di risorse insufficienti

Se le risorse non bastano, i nuclei sono ordinati: prima quelli con ISEE o ISEE corrente pari o inferiore a 3.000 euro, in ordine crescente di ISEE; poi quelli con ISEE superiore a 3.000 euro, ordinati secondo il punteggio della valutazione multidimensionale del bisogno. A parità di punteggio, prevale il numero di minorenni; se pari, l’età del componente più piccolo; in assenza di minorenni, l’età del componente più anziano.

Obblighi del beneficiario e rapporti con il SIA ordinario

I beneficiari devono comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le regole del decreto legislativo n. 22/2015, il reddito annuo previsto in caso di variazione della situazione lavorativa, utilizzando il modello SIA Aree Sisma-com. La comunicazione è necessaria anche al momento della domanda se nel nucleo vi sono redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE usato per l’accesso. In caso di variazioni del nucleo ISEE diverse da nascite o decessi, non è possibile presentare una nuova domanda per il nuovo nucleo; le verifiche si riferiscono al nucleo originario includendo, ai fini dell’erogazione, solo i nuovi nati non già indicati nella domanda. In caso di altre cause di revoca, la domanda non è ripresentabile.

Finanziamento e monitoraggio

Il finanziamento avviene mediante trasferimento delle risorse stanziate, pari a 41 milioni di euro per il 2017, al conto corrente di tesoreria previsto dal decreto 26 maggio 2016. L’INPS svolge il monitoraggio delle erogazioni e rende conto con cadenza bimestrale, e comunque ogni volta necessario, ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze, delle erogazioni da effettuare ed effettuate.

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