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Circolare

Circolare numero 125 del 09-08-2017

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige di cui al D.I. n 98187/2016. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, istituito presso l’INPS in attuazione del D.lgs. n. 148/2015 e del D.I. n. 98187/2016. Vengono illustrati il campo di applicazione, i datori di lavoro obbligati o facoltativamente aderenti, le caratteristiche del Fondo, le prestazioni di assegno ordinario, i requisiti dei beneficiari, le causali ammissibili, la durata e la misura del trattamento, nonché le regole su contribuzione correlata, domande, autorizzazioni, pagamento, incompatibilità e ricorsi. La circolare definisce inoltre gli obblighi contributivi ordinari e addizionali, i codici di autorizzazione e le modalità UniEmens, oltre alle istruzioni contabili per la gestione del Fondo e il recupero dei versamenti al F.I.S.

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: istituzione, contribuzione, prestazioni e istruzioni operative

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

La circolare disciplina in modo organico il funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, istituito presso l’INPS in attuazione del D.lgs. n. 148/2015 e del D.I. n. 98187 del 20 dicembre 2016. Vengono definiti il campo di applicazione, i soggetti obbligati o facoltativamente aderenti, le prestazioni garantite, gli obblighi contributivi e le modalità operative e contabili connesse alla gestione del Fondo.

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce dall’accordo tra le parti sociali stipulato il 15 dicembre 2015 e il 27 aprile 2016, recepito con il decreto interministeriale n. 98187/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 ed entrato in vigore il 21 marzo 2017. Il Fondo è qualificato come gestione INPS priva di personalità giuridica, con autonomia finanziaria e patrimoniale.

Finalità e campo di applicazione

La finalità del Fondo è quella di assicurare una tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, ai dipendenti di datori di lavoro privati che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni e che non sono coperti da fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 148/2015. Il requisito territoriale richiede che almeno il 75% dei dipendenti sia occupato in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Rientrano nel campo del Fondo, in via generale, i datori di lavoro privati che occupano mediamente più di cinque dipendenti e operano in settori non coperti dalla CIG o da fondi bilaterali già costituiti. La circolare evidenzia che vi rientrano anche i datori di lavoro esclusi dalla CIG per il solo limite dimensionale, come nel commercio fino a 50 dipendenti.

È prevista la facoltà di adesione per i datori di lavoro con 1-5 dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente sulla media del semestre precedente. Il requisito territoriale del 75% va verificato con riferimento ai lavoratori complessivamente occupati, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio, considerando un’unità per ciascun lavoratore.

Per i datori di lavoro che operano in settori coperti da fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 o 27, l’adesione al Fondo Bolzano-Alto Adige è facoltativa, se sussiste il requisito del 75%. L’adesione determina l’uscita dal fondo di provenienza dal periodo di paga in corso alla data di adesione; i contributi già versati o dovuti restano acquisiti al fondo originario.

Natura giuridica, gestione e equilibrio finanziario

Il Fondo non ha personalità giuridica e opera come gestione dell’INPS. La circolare sottolinea l’obbligo del bilancio in pareggio e il divieto di erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie. Gli interventi sono concessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse acquisite.

Il Fondo deve predisporre un bilancio tecnico di previsione ad otto anni e aggiornare il bilancio preventivo annuale. Le prestazioni non possono superare, per ciascun datore di lavoro, quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenendo conto delle prestazioni già deliberate. Il Comitato amministratore può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva secondo le regole previste dal D.lgs. n. 148/2015.

Organi di gestione

La gestione è affidata a un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 5 dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie degli accordi, oltre a due rappresentanti ministeriali e a un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. I membri devono possedere i requisiti di competenza e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.lgs. n. 148/2015; il mandato dura quattro anni.

Il Comitato ha funzioni di approvazione dei bilanci, deliberazione sulle prestazioni, proposta su contributi e trattamenti, vigilanza sulla contribuzione e sulla gestione, nonché decisione in unica istanza sui ricorsi. Alle riunioni partecipa anche il collegio sindacale dell’INPS; il presidente è eletto tra i membri.

Prestazioni: assegno ordinario e contribuzione correlata

La prestazione principale è l’assegno ordinario, riconosciuto ai lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste per la CIGO e la CIGS. Il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non lavorate, senza l’applicazione della riduzione del 5,84%, e nei limiti dei massimali annui previsti per la cassa integrazione ordinaria.

Per il 2017 i massimali richiamati sono:

  • retribuzione fino a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro;
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro.

Il Fondo versa inoltre la contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Tale contribuzione è utile sia ai fini del diritto a pensione, anche anticipata, sia per la determinazione della misura della pensione.

Causali ammesse e criteri istruttori

L’assegno ordinario può essere richiesto per:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

Le causali sono valutate applicando i criteri previsti per la CIGO e per la CIGS, con rinvio ai relativi decreti ministeriali e alle circolari e messaggi richiamati nel testo. Per la causale di contratto di solidarietà è necessario un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015.

Beneficiari e requisiti soggettivi

Sono destinatari del trattamento i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, purché abbiano almeno 90 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva interessata alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio e altre figure escluse dalla normativa.

Nel computo dei 90 giorni si considerano anche ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria; il sabato nei casi di settimana articolata su cinque giorni; il riposo settimanale. In caso di cambio di qualifica l’anzianità è considerata in modo unitario; in caso di trasferimento d’azienda ex articolo 2112 c.c. si computa anche il periodo presso il cedente. Il requisito dei 90 giorni non è richiesto per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Per gli apprendisti, la ripresa del lavoro dopo la sospensione o riduzione comporta la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente alle ore non lavorate.

Durata della prestazione e limiti complessivi

La prestazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane per unità produttiva e, comunque, per non più di 26 settimane nel biennio mobile. Se l’impresa ha fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova domanda per la stessa unità produttiva è ammessa solo dopo 78 settimane di normale attività lavorativa.

La circolare precisa che gli eventi oggettivamente non evitabili non incidono sul computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ma sono comunque conteggiati ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile e ai fini del calcolo delle ore autorizzabili. Il riferimento per il calcolo della durata è la settimana integrabile computata a giorni.

In ogni caso non possono essere autorizzate ore eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda, salvo la causale del contratto di solidarietà. In tale ipotesi la riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e la riduzione complessiva per ciascun lavoratore non può superare il 70% nel periodo di vigenza del contratto.

Per ciascuna unità produttiva la durata massima complessiva della prestazione è fissata in 24 mesi nel quinquennio mobile. Ai fini della verifica si considerano le 259 settimane precedenti la prima settimana richiesta; se in tale arco risultano già autorizzate 104 settimane, il trattamento non può essere concesso, salvo il particolare regime del contratto di solidarietà richiamato dalla normativa.

Domande, termini e istruttoria

Le domande devono essere presentate alla Struttura territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini hanno natura ordinatoria: la presentazione anticipata comporta l’irricevibilità, mentre la presentazione tardiva fa slittare la decorrenza del trattamento, senza perdita del diritto.

Per le domande tardive si applica la regola per cui l’assegno non può decorrere per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. La circolare riporta un esempio in cui la domanda presentata il 27 settembre 2017 consente la decorrenza dal lunedì 18 settembre 2017.

Le istanze sono presentabili solo per periodi successivi al 31 dicembre 2016 e, in base all’indirizzo ministeriale richiamato, il Fondo diventa pienamente operativo solo con la nomina del Comitato amministratore. Per questo motivo le domande sono considerate nei termini se presentate dalla data di costituzione del Comitato per eventi decorrenti, al più tardi, 15 giorni prima di tale data.

L’istruttoria è svolta dalla sede di Bolzano, con verifica di:

  • appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
  • rispetto dei termini di domanda;
  • proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto;
  • correttezza e completezza degli allegati;
  • coerenza della durata;
  • integrabilità della causale;
  • compatibilità dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve documentare l’assolvimento delle procedure sindacali tramite comunicazioni preventive e relative ricevute, oppure allegando il verbale di consultazione sottoscritto da tutte le parti, o, per il contratto di solidarietà, il contratto collettivo aziendale.

Delibera, autorizzazione e pagamento delle prestazioni

La concessione è deliberata dal Comitato amministratore a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Se il Direttore generale INPS rileva profili di illegittimità, può sospendere la delibera entro cinque giorni, sottoponendola al Presidente dell’INPS che decide entro tre mesi se annullarla o renderla esecutiva.

Dopo la delibera, la Struttura territoriale di Bolzano rilascia l’autorizzazione, necessaria per il pagamento diretto o per il conguaglio/rimborso. In prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente con modalità diretta; per la comunicazione dei dati utili si utilizza il modello SR41.

Il datore di lavoro eroga il trattamento ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e successivamente procede al conguaglio o al rimborso. Tali operazioni devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successiva. Decorso il termine, il conguaglio non è più operabile.

Il Comitato può autorizzare il pagamento diretto su richiesta del datore di lavoro in presenza di gravi e documentate difficoltà finanziarie.

Compatibilità con reddito da lavoro e altre prestazioni

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al trattamento per le giornate lavorate. Il divieto di cumulo può essere assoluto, parziale o totale secondo gli orientamenti richiamati dalla circolare.

Il lavoratore decade dal diritto se non comunica tempestivamente alla sede INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono valide, ai fini dell’adempimento, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro o dalle imprese di somministrazione (UNILAV e UNILAV SOMM). Resta in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare l’avvio di un’attività autonoma.

Durante la percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga assegno per il nucleo familiare né trattamento di fine rapporto. Per compatibilità con infortunio, malattia e maternità si applicano, nei limiti di compatibilità, le regole della CIGO.

Ricorsi amministrativi

Il Comitato amministratore decide in unica istanza sui ricorsi relativi alle materie di propria competenza.

Finanziamento del Fondo e tetto aziendale

Il finanziamento del Fondo avviene tramite:

  • contributo ordinario dello 0,45% sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 0,30% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore;
  • contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse in caso di utilizzo dell’assegno ordinario.

Per gli apprendisti il contributo ordinario è dovuto solo per l’apprendistato professionalizzante. Il contributo ordinario decorre da marzo 2017, o dalla data di adesione per i datori di lavoro provenienti da altri fondi. Il contributo addizionale segue modalità operative analoghe a quelle della CIG e si applica anche ai pagamenti diretti effettuati dall’Istituto.

Al fine di preservare l’equilibrio del Fondo, ciascun datore di lavoro non può ottenere prestazioni per importi superiori a quattro volte i contributi ordinari dovuti, tenendo conto di tutte le prestazioni già deliberate a suo favore. Il monitoraggio della spesa è svolto mediante schede informative al Comitato amministratore e tiene conto degli importi effettivamente fruiti.

Adempimenti procedurali e codici di autorizzazione

Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 6P. I datori di lavoro obbligati devono presentare dichiarazione di responsabilità sul requisito occupazionale tramite il cassetto previdenziale aziende, usando il modulo SC92; con lo stesso modulo può essere manifestata l’adesione facoltativa per i datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti.

In fase di avvio, la richiesta va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. A regime, la dichiarazione sul requisito occupazionale riferito al mese di dicembre va trasmessa entro gennaio dell’anno successivo; se il requisito viene meno, deve essere comunicato sempre entro gennaio. La sede revoca o attribuisce i codici 0J, 6P e, nei casi previsti, 2C, in relazione all’iscrizione al Fondo, al F.I.S. o a fondi di settore.

La circolare precisa inoltre le modalità di coordinamento con le aziende che raggiungono il limite dimensionale su più matricole e con i datori di lavoro già aderenti ad altri fondi che esercitano la facoltà di adesione al Fondo Bolzano.

Dal mese di settembre 2017 la contribuzione ordinaria è calcolata in UniEmens per le posizioni codificate 6P, con esclusione di dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. Per il periodo marzo-agosto 2017 i datori di lavoro devono versare l’arretrato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, indicando il codice M169 e l’imponibile del periodo con contributo pari allo 0,45%.

È inoltre disciplinato il recupero dei contributi ordinari versati al F.I.S. per il periodo di avvio del Fondo Bolzano, con utilizzo del codice conguaglio L220 entro il medesimo termine.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del Fondo è istituita la gestione BO – Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, con contabilità separata BOR – Gestione assicurativa a ripartizione. Sono creati specifici conti per contributi ordinari, oneri e debiti per assegni ordinari, contribuzione correlata, recuperi e crediti, nonché per la gestione automatizzata delle partite in esercizio e di quelle residue a fine anno.

Sono inoltre richiamate le procedure DM e RACE per la contabilizzazione dei contributi e del contributo addizionale, oltre al conto FRR34100 per il recupero dei versamenti al F.I.S. e ai conti collegati alla contribuzione figurativa e alla gestione dei saldi di credito e debito. L’allegato n. 2 contiene le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Istituzione e quadro normativo del Fondo

Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è istituito presso l’INPS in base all’articolo 40 del D.lgs. n. 148/2015 e al D.I. n. 98187 del 20 dicembre 2016, recepito dagli accordi territoriali del 15 dicembre 2015 e 27 aprile 2016. Il decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2017 e il Fondo opera come gestione INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il Fondo riguarda i datori di lavoro privati non soggetti a CIG e non coperti da fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 148/2015, purché occupino mediamente più di cinque dipendenti e almeno il 75% dei lavoratori in unità produttive ubicate in provincia di Bolzano-Alto Adige. I datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti possono aderire facoltativamente. È prevista anche l’adesione facoltativa per datori di lavoro già coperti da fondi di settore/alternativi, se ricorre il requisito occupazionale del 75%.

Prestazione principale: assegno ordinario

Il Fondo eroga l’assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per causali analoghe alla CIGO e CIGS. La prestazione è pari all’80% della retribuzione persa, senza la riduzione del 5,84%, ed è soggetta ai massimali annuali CIGO. Il Fondo versa anche la contribuzione correlata utile a pensione, incluse pensioni anticipate.

Requisiti dei lavoratori e causali ammesse

Possono accedere i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti, con almeno 90 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva alla data di domanda; sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio e figure escluse dalla normativa. Le causali ammesse sono eventi transitori non imputabili, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Durata del trattamento e limiti complessivi

L’assegno ordinario può essere concesso per massimo 13 settimane per unità produttiva e 26 settimane nel biennio mobile; dopo 26 settimane continuative occorrono 78 settimane di normale attività per una nuova domanda. La durata massima complessiva per unità produttiva è di 24 mesi nel quinquennio mobile; per il contratto di solidarietà la durata è computata secondo le regole speciali richiamate dalla normativa. Per gli eventi oggettivamente non evitabili operano specifiche deroghe ai soli fini del computo del biennio mobile.

Domande, istruttoria e deliberazione

Le domande vanno presentate alla Struttura territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, con termini ordinatori. La sede verifica appartenenza al campo di applicazione, termini, tetto aziendale, allegati, durata, causale e compatibilità dei lavoratori; la concessione è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo, con possibilità di sospensione da parte del Direttore generale INPS in caso di illegittimità.

Pagamento, conguaglio e decadenze

In fase di prima applicazione il pagamento avviene esclusivamente in forma diretta; in seguito è previsto il pagamento diretto o il conguaglio/rimborso, con termine decadenziale di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dall’autorizzazione se successiva. Il datore di lavoro deve trasmettere i dati necessari tramite SR41 per il pagamento diretto. Il Fondo può autorizzare il pagamento diretto anche in presenza di serie difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Finanziamento e contribuzione

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,45% sulla retribuzione imponibile (0,30% datore di lavoro e 0,15% lavoratore), dovuto anche per gli apprendisti professionalizzanti. In caso di utilizzo dell’assegno ordinario è dovuto un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse. Sono disciplinati anche gli effetti di passaggio da e verso altri fondi e il recupero dei contributi già versati al F.I.S.

Adempimenti contributivi e codici procedurali

Le posizioni contributive sono identificate dal codice di autorizzazione 6P; per le imprese che non raggiungono la soglia ma aderiscono facoltativamente o per particolari casistiche può essere richiesto anche il codice 2C. Sono previste istruzioni per la compilazione UniEmens, il versamento del contributo arretrato marzo-agosto 2017 con codice M169 e il recupero dei versamenti al F.I.S. con codice L220.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce la gestione contabile BO e la contabilità separata BOR, con specifici conti per contributi ordinari, crediti e debiti per prestazioni, contribuzione correlata, recuperi e contributo addizionale. Sono inoltre richiamate le procedure automatiche di ripartizione e RACE e le variazioni al piano dei conti riportate in allegato.

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