Sentenza n. 788/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/1/2025: quanto al ricorso per motivi aggiunti: avverso e per l’annullamento 1. - della comunicazione di avvio del procedimento dell’Agenzia Area Nolana, finalizzata all’esclusione dell’appalto comunicata in data 27.12.2024; 2.- del provvedimento del Ministero dell’Interno del 10.1.2025 di diniego dell’iscrizione della società nell’Anagrafe antimafia degli esecutori; 3.- della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Salerno per la risoluzione contrattuale del 8.1.2025; 4.- del verbale di sospensione dei lavori del Comune di Salerno del 8.1.2025; 5.- del provvedimento del Comune di Ischia di sospensione dei lavori Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/3/2025: i.- del provvedimento del Comune di Forio, relativo all’appalto di riqualificazione del Corso-OMISSIS-, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza; ii.- del provvedimento del Comune di Forio, relativo all’appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza; iii.- della comunicazione di avvio del procedimento del comune di Forio del 16/1/2025 con la quale è stata preannunciata la risoluzione del contratto di appalto di riqualificazione del Corso-OMISSIS-; iv.- del provvedimento del dirigente del Comune di Forio prot.-OMISSIS-prot. -OMISSIS-con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano; v.- della determina dirigenziale del Comune di Salerno n.-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto dei lavori di riqualificazione energetica, sismica ed ambientale degli insediamenti ERP nel centro storico di Salerno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli e, con motivi aggiunti, provvedimenti conseguenti adottati da diverse amministrazioni, tra cui esclusioni, sospensioni e risoluzioni di contratti d'appalto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli, deducendo, tra l'altro, l'omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale rispetto a elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023 e valorizzati nella motivazione dell'interdittiva. La censura è stata ritenuta meritevole di apprezzamento in sede cautelare, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità. Con motivi aggiunti la società ha impugnato gli atti successivi adottati da varie amministrazioni in conseguenza dell'interdittiva, tra cui comunicazioni di avvio, dinieghi di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, sospensioni di lavori e risoluzioni di contratti d'appalto.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura di Napoli, in esecuzione dell'ordinanza propulsiva della Sezione, ha disposto nei confronti della società l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR ha ritenuto che tale provvedimento sopravvenuto, non impugnato e idoneo a consentire la continuità dell'attività lavorativa e aziendale, abbia superato l'efficacia dell'interdittiva impugnata, facendo venir meno l'interesse alla sua caducazione. Il venir meno dell'interesse ha determinato l'improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, poiché questi ultimi riguardavano atti interamente fondati sull'interdittiva presupposta. Il Collegio ha inoltre considerato l'assenza di automatismi successivi alla conclusione della misura di prevenzione collaborativa, richiamando l'art. 94-bis, comma 4, secondo cui, ove accerti il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione, il prefetto rilascia un'informazione antimafia liberatoria. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della delicatezza della materia.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
La misura di prevenzione collaborativa consente la continuità dell'attività lavorativa e aziendale e può superare l'efficacia dell'interdittiva antimafia, facendo venir meno l'interesse alla sua caducazione; la conclusione della misura non determina tuttavia automatismi, poiché il rilascio dell'informazione liberatoria richiede l'accertamento prefettizio delle condizioni previste dalla norma.
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'interdittiva antimafia impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenienza di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, non impugnata e idonea a consentire la continuità dell'attività dell'impresa, può superare l'efficacia dell'interdittiva antimafia precedentemente impugnata e determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla sua caducazione.
- Quando gli atti impugnati con motivi aggiunti sono interamente fondati su un'interdittiva antimafia la cui efficacia è stata superata da una sopravvenuta misura di prevenzione collaborativa, anche tali impugnazioni diventano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
- La conclusione delle misure di prevenzione collaborativa non comporta automaticamente il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: è necessario l'accertamento prefettizio del venir meno dell'agevolazione occasionale e dell'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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