Sentenza n. 133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 98/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché sentenza del TRGA di Trento che ne aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TRGA di Trento n. 98/2025, deducendo un unico motivo di error in iudicando, travisamento dei fatti, carenza, illogicità e manifesta irragionevolezza della motivazione. Ha sostenuto che il soggetto ritenuto amministratore di fatto non avesse tale ruolo e avesse soltanto una risalente condanna per bancarotta fraudolenta, essendo stato assolto dall'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; che i rapporti lavorativi e personali valorizzati dall'amministrazione fossero risalenti e di breve durata; che l'assunzione di un soggetto condannato per associazione mafiosa fosse stata autorizzata dall'autorità giudiziaria penale; e che i rapporti commerciali con imprese coinvolte nell'operazione antimafia fossero sporadici e necessitati dalla ristrettezza del mercato del porfido. È stata inoltre eccepita la tardività della memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato. Il diniego prefettizio si fondava, nel complesso, sul coinvolgimento sostanziale nella gestione della società di un soggetto con precedenti penali, sull'assunzione di una persona condannata per reati mafiosi e legata da rapporti lavorativi e personali alla famiglia dell'amministratore di fatto, nonché sui rapporti commerciali e interpersonali con soggetti e società coinvolti nell'operazione antimafia richiamata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato fondata l'eccezione di tardività della memoria dell'Avvocatura dello Stato, depositata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., ma ha respinto l'appello nel merito. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata non su singoli elementi isolati ma sulla loro considerazione unitaria e convergente secondo un giudizio prognostico-induttivo. I rapporti commerciali con imprese controindicate, pur astrattamente equivoci se isolati, acquistavano valore indiziante in connessione con gli ulteriori legami lavorativi, imprenditoriali e personali. Il mero decorso del tempo non neutralizza gli elementi indiziari. L'autorizzazione giudiziaria all'attività lavorativa del soggetto condannato per associazione mafiosa rispondeva a una funzione diversa e non implicava alcuna valutazione sulla permeabilità dell'impresa; l'assunzione, inserita nel complessivo quadro relazionale, costituiva elemento sintomatico di una contiguità quantomeno soggiacente. Non era necessario dimostrare l'adesione intenzionale dell'impresa al tentativo di infiltrazione, né il giudice doveva esaminare analiticamente ogni allegazione fattuale, essendo sufficiente verificare la tenuta logica della valutazione complessiva dell'amministrazione. Le imprecisioni relative alla durata dei rapporti o alla qualificazione formale dei ruoli erano marginali e non incidevano sulla ragionevolezza del giudizio. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e la società appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito della memoria dell'amministrazione è stato ritenuto tardivo perché effettuato oltre il termine di trenta giorni calcolato in relazione all'udienza di trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- La valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa deve essere condotta mediante esame unitario e non atomistico degli elementi indiziari: fatti singolarmente equivoci possono assumere valore sintomatico quando risultino reciprocamente convergenti e inseriti in una trama relazionale complessiva.
- Il potere prefettizio di prevenzione antimafia ha natura prognostica e cautelare; non richiede la prova dell'infiltrazione già avvenuta, né l'accertamento dell'adesione intenzionale dell'imprenditore, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare anche una contiguità soggiacente o non compiacente.
- L'assunzione di una persona condannata per associazione mafiosa può costituire elemento indiziante del rischio di infiltrazione quando sia collegata ad anteriori rapporti personali, lavorativi e imprenditoriali e agli altri elementi del quadro istruttorio; l'eventuale autorizzazione del giudice penale allo svolgimento del lavoro non sostituisce né condiziona la distinta valutazione amministrativa antimafia.
- Il mero decorso del tempo non elimina automaticamente il valore degli elementi indiziari posti a fondamento della prognosi infiltrativa, dovendo la loro attualità essere valutata nel quadro complessivo delle relazioni e delle circostanze accertate.
- Nel sindacato sul provvedimento prefettizio il giudice amministrativo non deve motivare analiticamente su ogni allegazione fattuale della parte, ma deve verificare la tenuta logica e la sufficienza della valutazione complessiva dell'amministrazione; imprecisioni marginali o dati di contorno non determinano l'illegittimità se non compromettono il nucleo sostanziale della prognosi.
- La legittimità dell'interdittiva o del diniego di iscrizione nella white list non presuppone il raggiungimento di una soglia probatoria equivalente all'accertamento penale, essendo sufficiente una motivata valutazione amministrativa del pericolo di permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →