Regolamento (UE) 2022/1667
Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione del 19 luglio 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2022/1667 interviene come atto correttivo del regolamento delegato (UE) 2019/2090. La Commissione rettifica errori presenti in alcune versioni linguistiche, in particolare per evitare alterazioni del significato normativo e l'introduzione di condizioni più onerose per gli operatori. L'atto non modifica la sostanza della disciplina per le altre lingue e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 in materia di non conformità su sostanze farmacologicamente attive nei medicinali veterinari e nei mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica alle sole versioni linguistiche croata, francese, lettone, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090. La rettifica riguarda errori redazionali che alteravano il significato di alcune disposizioni e imponevano, in un caso, condizioni più rigorose agli operatori. Non incide sulle altre versioni linguistiche; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, ma l'articolo 1 precisa che non riguarda la versione italiana.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090
Il regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione è un atto di rettifica redatto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625. Esso non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma corregge errori presenti in talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090, relativo ai casi di sospetta o accertata non conformità alle norme UE sull'uso o sui residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate o vietate/non autorizzate.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. Il regolamento delegato (UE) 2019/2090, che integra tale quadro, era stato pubblicato nel 2019; il presente atto interviene per correggere alcune difformità linguistiche emerse successivamente.
Errori riscontrati e finalità della rettifica
La Commissione rileva che la versione in lingua lettone conteneva errori in più punti del testo, tra cui il considerando 6, parti dell'articolo 4, dell'articolo 6 e dell'articolo 8, con modifiche del significato delle disposizioni. Inoltre, le versioni croata, francese, maltese e tedesca presentavano un errore all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, che imponeva agli operatori condizioni più severe rispetto a quelle volute dal testo originario.
Effetti della rettifica
La rettifica si applica esclusivamente alle versioni linguistiche indicate e non incide sulle altre versioni, compresa quella italiana. L'articolo 1 rinvia infatti alla rettifica delle sole versioni interessate, mentre l'articolo 2 conferma l'entrata in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori norme procedurali, obblighi materiali o sanzioni.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090
L'articolo 1 dispone la rettifica delle versioni in lingua croata, francese, lettone, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090. I considerando precisano che nella versione lettone vi erano errori al considerando 6, all'articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva, all'articolo 6, titolo, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva, e all'articolo 8, primo comma; nelle versioni croata, francese, maltese e tedesca vi era un errore all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, con effetti più gravosi per gli operatori.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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