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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 186/2024 del 13/11/2024, emessa all'esito del giudizio n. 438/2022 R.G..

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per determinate annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia n. 186/2024, che le aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docenti per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione presso il domicilio reale, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. La difesa erariale ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La dichiarazione è stata adottata nonostante l'adempimento sopravvenuto, poiché quest'ultimo si è verificato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Per tale ragione le spese hanno seguito la soccombenza e il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per una sopravvenienza, la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente e puntualmente soddisfatta; nel caso concreto, il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato ha eliminato l'utilità della decisione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere.
  • Quando l'adempimento dell'amministrazione sopravviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, in ragione della necessità di avere promosso il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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