Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9743 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava il diniego del rimborso, ex art. 8 co. 4 L. n. 212/2000, delle spese sostenute per le fideiussioni prestate ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 in relazione al rimborso IVA richiesto con istanze trimestrali e con la dichiarazione annuale per l'anno 2008. Il tema centrale è se il diritto al rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie sia riconosciuto soltanto quando la garanzia è prestata nell'ambito di un'attività di accertamento o, più in generale, anche quando la garanzia è richiesta per ottenere il rimborso IVA dichiarato in via ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, in materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria ha portata generale e opera indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria. Ne consegue che le spese per fideiussioni richieste al contribuente per ottenere il rimborso dei tributi sono rimborsabili anche quando la garanzia è stata prestata in relazione a richieste di rimborso IVA (esposte in dichiarazione), non soltanto in ipotesi di misure cautelari o di accertamento. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società, compensando le spese dei gradi di merito e condannando l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8 comma 4

    La Corte interpreta la norma come riconoscente un diritto generale al rimborso delle spese per le garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi, indipendentemente dalla tipologia del procedimento tributario.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis (e art. 30)

    La disciplina dei rimborsi IVA è rilevante perché in passato subordinava il rimborso alla prestazione di garanzia; la Corte chiarisce che la richiesta di garanzia in forza di tali disposizioni non esclude il diritto al rimborso dei relativi costi ai sensi dell'art. 8 L. 212/2000.

  • D.Lgs. n. 175/2014, art. 13 (modifica art. 38-bis)

    Intervento legislativo che ha limitato l'obbligo di garanzia per i rimborsi IVA, riducendo in parte le condizioni che rendevano onerosa la procedura di rimborso.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater co. 32 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Innesto normativo che ha elevato la soglia per i rimborsi eseguibili senza adempimenti (da €15.000 a €30.000), diminuendo la necessità di garanzie.

  • L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 7

    Ha previsto, per i casi residuali di obbligo di garanzia, il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per la garanzia una volta accertata la spettanza del rimborso.

  • Giurisprudenza Corte di cassazione (es. Cass. n. 16409/2015; Cass. n. 5508/2020; Cass. n. 19751/2013)

    Orientamento della Cassazione che riconosce portata generale al diritto al rimborso delle spese per fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso, estendendolo oltre i soli casi di attività di accertamento.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-387/16; C-254/16 Glencore; C-107/10)

    Principio comunitario secondo il quale il sistema di rimborso dell'IVA non può far gravare sul soggetto passivo un rischio finanziario: da ciò deriva l'incompatibilità di regimi nazionali che rendano eccessivamente oneroso o incerto l'accesso al rimborso.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il rimborso delle spese sostenute per garanzie fideiussorie richieste per ottenere il rimborso o la sospensione dei tributi è riconosciuto in via generale ai sensi dell'art. 8 co. 4 L. n. 212/2000, indipendentemente dal fatto che la garanzia sia stata prestata nell'ambito di un'attività di accertamento.
  • La pretesa dell'Amministrazione di limitare il rimborso delle spese di fideiussione ai soli casi di garanzia connessa ad attività di accertamento è in contrasto con l'interpretazione consolidata della Cassazione e con i principi del diritto UE sulla tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente.
  • Quando il contribuente è stato obbligato a prestare una garanzia per ottenere il rimborso IVA (anche presentato in dichiarazione o con istanze trimestrali), può proporre domanda di rimborso dei relativi costi ex art. 8 co. 4 L. 212/2000, con documentazione delle spese sostenute e del nesso tra garanzia e richiesta di rimborso.
  • A seguito degli interventi legislativi (2014-2017), il ricorso effettivo alle garanzie è stato limitato e per i casi residui è prevista la possibilità di un ristoro forfetario: tuttavia ciò non esclude il diritto al rimborso delle spese quando la garanzia sia stata effettivamente imposta e sostenuta prima delle modifiche normative.
  • In ipotesi simili è consigliabile impugnare il diniego amministrativo in sede tributaria indicando la normativa e la giurisprudenza sul carattere generale del rimborso e richiamando il principio UE che vieta di trasferire il rischio finanziario al contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.